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Anno di prova: e se il docente neoassunto non è vaccinato e quindi viene adibito ad altre attività?

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Il recente Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in vista della cessazione dello stato di emergenza, contiene misure che riguardano la scuola. Nello specifico, prevede che “l’atto di accertamento dell’inadempimento [dell’obbligo vaccinale] impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

Cosa succede al docente neoassunto non vaccinato ai fini del superamento del periodo di formazione e prova?

La risposta è contenuta in una nota del MI del 21 aprile 2022, contenente indicazioni in merito al completamento dell’anno di prova per i neo immessi in ruolo.

LA NOTA

Come si supera l’anno di prova

La nota richiama la vigente normativa, che prevede che il superamento
del periodo di formazione e prova sia subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Il percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti, si articola, inoltre, in laboratori formativi, in attività in presenza di peer to peer e di visiting presso le scuole innovative (per i docenti neoassunti che lo hanno richiesto), nonchè in attività di formazione on-line della durata di 20 ore da realizzarsi sulla piattaforma digitale predisposta da INDIRE.

E se il docente non è vaccinato?

Per i neoassunti in periodo di formazione e prova inadempienti all’obbligo vaccinale, al fine dell’individuazione dei servizi utili per lo svolgimento del suddetto periodo, il MI richiama le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3 dei citati Decreti Ministeriali 850/2015 e 310/2021, secondo cui “…sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”.

Per il regolare svolgimento del periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti, restano, inoltre, confermati i laboratori formativi e le attività in presenza, quali il peer to peer, il visiting e la visita delle classi da parte del dirigente scolastico.

L’anno di prova si può ripetere

Nel caso di impossibilità di espletamento di una o più delle attività obbligatorie sopra elencate, il periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo sarà ripetuto nell’anno scolastico successivo.

Restano inoltre confermate le attività conclusive di valutazione del periodo di formazione e di prova previste nella già richiamata normativa vigente.