Home Mobilità Assegnazioni provvisorie 2025, quali documenti bisogna allegare alla domanda? Risponde l’esperto

Assegnazioni provvisorie 2025, quali documenti bisogna allegare alla domanda? Risponde l’esperto

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Quali sono i documenti da dover allegare alle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria? Ecco la risposta, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 luglio, dell’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara:

“I documenti vanno allegati in un settore che si chiama “gestione degli allegati” e poi collegati alla domanda.

Per l’utilizzazione i documenti da allegare sono i documenti che si sono già utilizzati ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto. Dunque, l’allegato D dell’anzianità del servizio, l’allegato F della continuità del servizio, l’allegato I le dichiarazioni delle esigenze di famiglia, le dichiarazioni dei titoli culturali ed eventualmente le dichiarazioni delle precedenze che si possono avere.

Qualora il docente abbia titolo di precedenza di rientro nella scuola di precedente titolarità e dunque fa utilizzazione perché sovrannumerario, indichiamo che l’allegato F contiene due parti, di cui la seconda è proprio riferita a quel diritto di precedenza che va dichiarato in quell’allegato. Dunque, tutti questi allegati per le utilizzazioni vanno caricati nella gestione allegati e poi condivisi sulla domanda.

Per le assegnazioni provvisorie, invece, il numero di allegati è molto più esiguo, perché l’unica modalità da dichiarare è l’esigenza di famiglia, per cui si richiede di dichiarare il ricongiungimento o al coniuge o al genitore o ai figli con dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000 e dunque una dichiarazione sotto la propria responsabilità, una forma di autocertificazione della residenza della persona a cui si intende ricongiungersi e poi la dichiarazione dell’esistenza dei figli che dà diritto al punteggio e la dichiarazione eventualmente del diritto di godere, di fruire delle alcune precedenze.

Una delle precedenze più diffuse che è utilizzata è sicuramente quella dei lavoratori padri o lavoratrici madri che hanno figli di età o inferiore ai 12 anni solo per l’interprovinciale o di inferiore ai 6 anni per sia l’interprovinciale che la provinciale, ma ci sono anche evidentemente altre, l’articolo 8 del contratto collettivo nazionale integrativo della mobilità annuale punterà su tutte le precedenze. ogni precedenza deve essere dichiarata in maniera molto specifica per poter fruire correttamente del diritto a godere proprio della precedenza.