In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 1, ha introdotto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
In particolare, è prevista:
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti il portale web, il Contact Center Integrato o gli Istituti di patronato.
Da oggi, 1° luglio 2021, è disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Con Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021 l’INPS spiega anche con quali altre misure a sostegno del reddito è compatibile l’Assegno temporaneo.
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