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Borse di studio per vittime del terrorismo e della criminalità

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In particolare, in relazione all’anno scolastico 2001/2002 sono da assegnare: quattrocento borse di studio, dell’importo di euro 206,58 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata che frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore; trecentoquaranta borse di studio, dell’importo di euro 516,46 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, vittime del dovere e superstiti – figli e orfani – delle vittime del dovere, che frequentino la scuola media superiore;
Inoltre, in riferimento all’anno accademico 2001/2002 sono da assegnare: cento borse di studio, dell’importo di euro 2.582,28 ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, vittime del dovere e superstiti – figli e orfani – delle vittime del dovere.
Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per ciascuna delle tipologie sopra indicate è riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Le somme residue relative a borse di studio non attribuite nell’ambito di una categoria di beneficiari, per mancanza di aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per l’assegnazione di borse a concorrenti di altra tipologia, in base alla relativa graduatoria.
I soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio per la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore sono gli studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata che:

a)        risultino iscritti ai corsi nell’anno 2001/2002;

b)        non abbiano completato il corso di studi al momento della domanda;

c)        abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media nell’anno scolastico di riferimento.

2.        Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio per la frequenza della scuola secondaria superiore e dei corsi universitari sono gli studenti vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero orfani o figli delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero vittime del dovere o superstiti – figli e orfani – delle vittime del dovere che:

a)        risultino iscritti al corso di laurea o di diploma universitario o ai corsi scolastici nell’anno 2001/2002;

b)        non abbiano completato il corso di studi al momento della domanda;

c)        abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato nell’anno scolastico 2001/2002, se studenti della scuola secondaria superiore;

d)        abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di un diploma universitario nell’anno accademico 2001/2002, se studenti universitari.

3.        I requisiti di cui alle lettere c) e d) dei commi precedenti non sono richiesti per i soggetti portatori di handicap di cui alla legge n. 104/92 e successive modificazioni.


Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo il modello di cui all’allegato A del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri (rintracciabile sul sito del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it, alla voce "Archivio news") vanno indirizzate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Via della Vite, 13 – 00187 Roma.

Le domande relative all’anno accademico e all’anno scolastico 2001/2002, con le indicazioni fornite nel bando, devono essere presentate, tramite posta ed entro il 31 gennaio 2003, all’Ufficio scolastico competente in base alla residenza dello studente o al Rettore dell’Università alla quale il richiedente è iscritto.

I punteggi verranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

a)        in considerazione della gravità del danno, da 5 a 10 punti;

b)        in considerazione del reddito, in misura inversamente proporzionale all’ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti;
c)        con riguardo al merito scolastico o universitario, da 1 a 3 punti.

Un’apposita commissione approva le graduatorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e le comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le rende esecutive.