Home Archivio storico 1998-2013 Generico Borse di studio vittime terrorismo e criminalità organizzata

Borse di studio vittime terrorismo e criminalità organizzata

CONDIVIDI
Si tratta delle borse di studio previste, a decorrere dall’anno scolastico 1997/98, dall’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Analogamente alle procedure concorsuali, anche per l’assegnazione delle borse di studio sono previsti alcuni criteri particolari di selezione, come, ad esempio, la promozione alla classe superiore e il superamento di almeno due esami universitari, mentre i requisiti di merito scolastico non sono richiesti per i soggetti con disabilità.
Gli importi delle borse di studio sono stati fortemente incrementati rispetto all’anno scorso.
Infatti, sono messe a disposizione per l’anno scolastico 2008/2009:
a) 300 borse di studio dell’importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore;
b) 300 borse di studio dell’importo di 800 euro ciascuna,destinate agli studenti della scuola media superiore.
Una percentuale pari al 10% delle borse di studio è riservata ai soggetti con disabilità.
Mentre, per l’anno accademico 2008/2009, sono da assegnare:
a) 150 borse di studio dell’importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) 50 borse di studio dell’importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
Anche in questo caso, una percentuale pari al 10% delle borse di studio è riservata ai soggetti con disabilità.
Le domande per l’assegnazione delle borse di studio devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale (quindi, entro l’8 febbraio 2010) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Ufficio Accettazione / Palazzo Chigi – Via dell’Impresa, 91 – 00187 – Roma.