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Call veloce, accettazione o rifiuto: quali sono le conseguenze? [FAQ]

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Sono numerose le domande che giungono in questi giorni alla nostra redazione, circa le conseguenze di un rifiuto o di  un’accettazione di una nomina in ruolo da Call veloce, una procedura suppletiva di immissioni in ruolo istituita da quest’anno con il D.L. 126 convertito con modificazioni nella legge 159/2019.

La domanda  per partecipare alla Call veloce potrà essere presentata entro mercoledì 2 settembre.

A chi conviene partecipare alla chiamata veloce

In questi giorni i docenti interessati, presenti nelle graduatorie delle  procedure concorsuali, (concorso ordinario per esami e titoli del 2016 e dei concorsi riservati del 2018 per la scuola secondaria e per la scuola dell’infanzia e primaria) ovvero nelle GAE stanno presentando le domande, molti però,  scoraggiati dal vincolo quinquennale di permanenza nella scuola di titolarità, senza la possibilità di trasferimento e neppure  di assegnazione provvisoria, si stanno orientando a non partecipare alla Call veloce in quanto i posti vacanti e dispinibili resi noti dagli USR, dopo le operazioni ordinarie di immissioni in ruolo,  si trovano prevalentemente nelle regioni del Nord, a centinaia di Km dalla provincia di residenza.


Ricordiamo infine che la Call veloce è  un’opportunità, a nostro avviso,  da non perdere soprattutto per i docenti inseriti in una graduatoria non ad esaurimento ( gli idonei del concorso ordinario per esami e titoli  del 2016).

Immissioni in ruolo chiamata veloce: Faq


Proponiamo di seguito le domande più frequenti.

1) Cosa succede se si rifiuta una nomina in ruolo da Call veloce?
In pratica nulla, si resta inseriti nelle graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo nella regione o nella provincia di provenienza. Inoltre si resta inseriti  in tutte le graduatorie finalizzate alla stipula di una supplenza annuale o temporanea (GPS e GI).


2) Se si rifiuta, l’anno prossimo si potrà partecipare alla call veloce?
Certamente, il rifiuto alla nomina in ruolo per l’a s. 2020/21 non pregiudica affatto la partecipazione alla Call veloce per il prossimo anno scolastico 2021/22 per la stessa tipologia di posto o classe di concorso che è  stata rifiutata quest’anno e per tutti i posti e classi di concorso a cui si ha diritto all’immissione in ruolo.


3) Se si rifiuta per una tipologia di posto o classe di concorso da Call veloce, si può  accettare per una tipologia o classe di concorso diversa nell’ambito della stessa procedura 2020/21?
Senza alcun problema, si potrà essere immessi in ruolo per altra tipologia di posto o classe di concorso per cui si ha titolo e che sono state indicate puntualmente  nella domanda di partecipazione.


4) Cosa succede se si  accetta la nomina in ruolo da Call veloce?
Superato con esito positivo l’anno di prova-formazione, si è  cancellati da tutte le graduatorie in cui si è inseriti per la stipula di  contratti a tempo indeterminato ( Graduatorie di merito regionali dei concorsi riservati e GAE)  e determinato ( GAE, GPS prima fascia e GI), non si è cancellati  invece dalle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami. Ciò vale anche per i docenti inseriti nelle graduatorie di immissione in ruolo con riserva per i quali non si accantonato i posti,  ma si procede all’immissione in ruolo con riserva.


5) Si è cancellati anche anche dalla graduatoria di merito del concorso per esami e titoli?
Abbiamo già  risposto a questa domanda, cerchiamo di essere più  precisi, per la stessa tipologia di posto o classe di concorso, sì; per le altre tipologie di posto e classi di concorso, no.


6) Il vincolo quinquennale potrebbe essere ridotto?
Questa è  la domanda più  frequente di tutte, alla quale in base ai dati di fatto non possiamo rispondere, o meglio dovremmo rispondere con un secco no. Tuttavia l’esperienza ci dice che tutto è possibile anche perché il limite dei 5 anni appare eccessivo.