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Ccnl Dirigenza Università: effetti dei nuovi trattamenti economici

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Con la nota operativa n. 12 del 7 marzo 2011 l’Inpdap ha illustrato alle proprie sedi gli effetti dei nuovi trattamenti economici in seguito all’entrata in vigore del Ccnl relativo al personale dell’Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, sottoscritto in data 28 luglio 2010, relativo, per la parte normativa, al periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 e, per la parte economica, ai periodi 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 e 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009.

Il contratto si applica a tutto il personale dirigente dei comparti Università e Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, con l’eccezione dei direttori amministrativi delle Università.
Relativamente ai due bienni economici 2006/2007 e 2008/2009, i benefici economici previsti per i dirigenti di I e II fascia, compresa l’intera retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento, hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Tali benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dei bienni contrattuali 2006/2007 e 2008/2009, alle scadenze e negli importi previsti dal contratto, mentre agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli emolumenti maturati alla data della cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.
Con riferimento all’indennità sostitutiva della reintegrazione per il dirigente illegittimamente licenziato, il contratto prevede la possibilità di corrispondere, previo accordo tra le parti, un’indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.  Gli importi mensili dell’indennità ricomprendono anche la retribuzione di posizione corrisposta al momento del licenziamento con esclusione di quella di risultato.
Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un’età compresa fra i 46 e 56 anni, l’indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell’interessato. Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all’art. 13 lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992.
Inoltre, ai fini del trattamento di quiescenza, per tutto il personale destinatario del contratto, la retribuzione di posizione, sia per la parte fissa sia nella sua componente variabile, è utile per il calcolo della quota A di pensione, ma non soggetta alla maggiorazione del 18 % di cui all’art. 15 della legge 177/76.
 
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Trattamento economico
Dirigenti di prima fascia
stipendio tabellare
Dal 1° gennaio 2007 è rideterminato in € 53.680,09 annui lordi (per 13 mensilità)
retribuzione di posizione di parte fissa
Dal 1° gennaio 2007 è rideterminata in € 35.173,90 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
Dirigenti di seconda fascia  
stipendio tabellare
Dal 1° gennaio 2007 è rideterminato in € 41.968,00 annui lordi (per 13 mensilità)
retribuzione di posizione di parte fissa
Dal 1° gennaio 2007 è rideterminata in € 11.778,61 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
 
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Trattamento economico
Dirigenti di prima fascia
stipendio tabellare
Dal 1° gennaio 2009 è rideterminato in € 55.397,39 annui lordi (per 13 mensilità)
retribuzione di posizione di parte fissa
Dal 1° gennaio 2009 è rideterminata in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
Dirigenti di seconda fascia  
stipendio tabellare
Dal 1° gennaio 2009 è rideterminato in € 43.310,90 annui lordi (per 13 mensilità)
retribuzione di posizione di parte fissa
Dal 1° gennaio 2009 è rideterminata in € 12.155,61 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
 
Voci utili
Ai fini dell’indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto sono valutabili:
– stipendio tabellare
– retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
– retribuzione individuale di anzianità confermata nella misura in godimento.
Per tutti gli incrementi retributivi utili ai fini del Tfs/Tfr, nel caso di cessazione dal servizio durante i bienni economici in esame, l’Inpdap dovrà accertare l’avvenuta regolarizzazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dell’iscritto, eventualmente provvedendo, in sede di riliquidazione della prestazione dovuta, al recupero dei contributi non versati a carico degli iscritti.