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Classi pollaio. Qual è il numero massimo di alunni per classe? Le nuove regole

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Di recente i sindacati hanno incontrato il ministero per un confronto sul tema delle classi pollaio. In altre parole, l’Amministrazione ha illustrato il decreto interministeriale che, d’intesa con il MEF, riporta gli indicatori di status socio-economico e di dispersione scolastica utilizzati per individuare le scuole che potranno formare classi al di sotto dei limiti previsti dal DPR 81. Un tentativo di arginare il fenomeno delle classi pollaio.

Ma ricordiamo cosa dispone il DPR 81/09

Qual è il limite minimo e massimo del numero di alunni per classe secondo il DPR 81 del 2009? Ecco cosa dispone la norma in questione.

  • Le sezioni di scuola dell’infanzia, di norma, salvo quanto disposto per le classi con alunni con disabilità (delle quali abbiamo parlato a questo link), vanno costituite con un numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 26; si può arrivare a 29 alunni solo se non vi è l’opportunità di mandare i bambini nelle scuole viciniori.
  • Per le classi di scuola primaria il range è 15-26. Il numero massimo è elevabile a 27, qualora residuino alunni. Per le pluriclassi il range è 8-18 alunni. Nelle scuole e sezioni staccate nei comuni montani o nelle piccole isole o in aree geografiche abitate da minoranze linguistiche si possono costituire classi, per ciascun anno di corso, con un minore numero di alunni rispetto a quanto previsto, ma non inferiore a 10.
  • Per le classi di scuola secondaria di primo grado il range è 18-27. Il numero massimo è elevabile a 28, qualora residuino alunni. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli alunni non supera le 30 unità.
  • Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, le classi di primo anno sono costituite in media con non meno di 27 alunni. A seguito di eventuali resti si può arrivare a 30 alunni.

NOTA ORGANICI

DECRETO INTERMINISTERIALE

Cosa cambierà? L’intenzione del ministero, da quanto riportano fonti sindacali, sembrerebbe quella di adoperare i dati di contesto relativi agli apprendimenti, derivanti dall’agenzia INVALSI, per impostare un sistema di indici che consenta di arrivare a una vera e propria mappatura della fragilità delle scuole.

Lo schema di decreto interministeriale dispone infatti che per la costituzione delle classi si faccia riferimento a degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica. Sulla base di ciò gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare, nei limiti della quota massima dell’organico del personale docente indicato, la deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, attraverso la riduzione del numero massimo di alunni per classe, nel rispetto dei parametri espressamente individuati.

Ma quali saranno tali indicatori di fragilità?

Resta tutto da vedere. Commenta la Cisl scuola: “Siamo in presenza di un’assoluta novità, tutta da collaudare e monitorare per valutarne l’impatto e soprattutto l’efficacia. Tra le situazioni di fragilità sono individuate anche particolari condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, o legate a situazioni emergenziali o a particolari condizioni orografiche. In sostanza si ammette una flessibilità di azione da parte degli Uffici, affinché sia possibile corrispondere efficacemente ad ogni specifico fabbisogno”.