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Concorso straordinario scuola, per chi l’abilitazione senza 24 Cfu?

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La fase iniziale del concorso straordinario scuola, di cui al Decreto direttoriale 510 del 23 aprile 2020 integrato dal Decreto Dipartimentale n.783 del 8 luglio 2020, sta volgendo al termine con la pubblicazione dei risultati della prova scritta, delle graduatorie dei vincitori e degli elenchi non graduati degli idonei.

Tuttoscuola riferisce che al 4 giugno 2021 risultano pubblicate complessivamente 186 graduatorie di merito (GM), poco più del 15% delle 1.233 previste. I posti a disposizione sono 32 mila, su un totale di 66.072 docenti che hanno partecipato alle prove.

I candidati iscritti nelle graduatorie di merito dovrebbero essere assunti dal primo settembre 2021 (anche con retrodatazione qualora la graduatoria richiedesse tempi più lunghi).

Cosa accade nella seconda fase del concorso straordinario?

Secondo il decreto 510 del 2020 la seconda fase del concorso straordinario prevede, da parte del candidato che ha superato la prova scritta, la presentazione al dirigente preposto al competente USR dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta.

Successivamente, i candidati che hanno superato le relative prove scritte con il punteggio minimo di 56/80, verranno inseriti in una graduatoria con il punteggio complessivo dato dalla prova scritta e dalla valutazione dei titoli, per essere immessi nei ruoli in ordine di punteggio.

Va precisato che in virtù del comma 21 dell’art. 59 del decreto 73 del 25 maggio 2021 abrogato il comma 9, lettera g) i punti 2) e 3), e il comma 13 dell’art. 1decreto legge 126 del 2019, convertito in legge n° 159 del 20 dicembre 2019, i candidati che hanno superato le relative prove scritte con il punteggio minimo di 56/80 conseguono direttamente l’abilitazione anche in assenza dei 24 CFU e sono esentati dal sostenere la prova orale prevista prima della valutazione dell’anno di prova.

Chiaramente tutto ciò è la risultante della normativa attuale, che potrebbe essere soggetta a modifiche nella trasformazione in legge del decreto 73 del 25 maggio 2021.