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Contro la violenza di genere, concorso “Il nuovo Codice Rosso”

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Il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia promuovono per l’anno scolastico 2020/2021 il concorso di idee rivolto alle istituzioni scolastiche del territorio nazionale dal titolo “Il nuovo Codice Rosso, con lo scopo di far riflettere le studentesse e gli studenti italiani sul fenomeno della violenza di genere nella nostra società.

Con la legge n. 69/2019, nota come “Codice Rosso”, si è inteso a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendone la repressione tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale.

Il concorso è rivolto alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Gli studenti possono partecipare singolarmente o in gruppo. Ogni istituzione scolastica può partecipare con più elaborati.

Gli elaborati, accompagnati dalla scheda tecnica posta in allegato, esplicativa del lavoro e contenente i dati dei partecipanti e della scuola di appartenenza, dovranno essere inviati, entro e non oltre il 22 febbraio 2021, all’indirizzo mail [email protected], inserendo in oggetto la dicitura “Concorso – Il nuovo Codice Rosso”.

Cosa cambia con la legge n. 69/2019

Il testo del “Codice Rosso” si compone di 21 articoli, che individuano una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e prevede, oltre a diverse modifiche del sistema esistente, atte a velocizzare l’avvio del procedimento penale e, conseguentemente, l’accelerazione dell’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, anche l’introduzione di nuovi reati.

Viene introdotto, dopo il delitto di stalking, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, noto come “revenge porn”. Per questo genere di reato, la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici, nonché in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

Viene introdotto nel codice penale il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, che prevede la reclusione da uno a cinque anni a chiunque, con violenza o minaccia, costringa una persona a contrarre il vincolo matrimoniale o una unione civile.

Stessa pena anche nei confronti di chi, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Si introduce, inoltre, il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Infine, è stato previsto il nuovo delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l’omicidio si prevede la pena dell’ergastolo. La riforma, inoltre, inserisce questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all’indennizzo da parte dello Stato.