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Dall’Università di Palermo alcune faq sul Tfa Sostegno

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Sono più di 50 le faq pubblicate dall’Università di Palermo e riguardanti le risposte fornite dal collegio dei docenti coordinatori dei percorsi formativi e dei docenti del tirocinio diretto alle domande formulate dai corsisti iscritti al Tfa sostegno.

Ne riportiamo alcune, rimandando al sito dell’Ateneo per la lettura integrale.

1) Si può effettuare il tirocinio diretto presso la scuola di servizio (anche in parte) anche se questa appartiene ad un grado diverso da quello del TFA frequentato? Nel caso specifico io insegnavo in una scuola di II° grado dove è presente un alunno ipovedente. Posso fare valere queste ore come tirocinio diretto?

NO. Il tirocinio deve essere effettuato presso un istituto accreditato per il grado relativo al percorso (infanzia, primaria, secondaria di I grado o secondaria di II grado) al quale si è iscritti. Non è possibile far valere ore di insegnamento quale tirocinio diretto: il D.M. 30 settembre 2011 dispone categoricamente che per le 300 ore di Tirocinio (diretto, indiretto, TIC) non è previsto il riconoscimento di crediti.

2) Si può utilizzare il monte ore di 150 ore per diritto allo studio per effettuare il tirocinio diretto?

Non vi sono motivi ostativi, in generale, per poter fruire delle ore studio per effettuare il tirocinio (in quanto il tirocinio diretto rientra nel percorso formativo). E’ chiaro che potrà essere necessario fornire al proprio datore di lavoro una documentazione giustificativa , che dovrà essere rilasciata via via dall’istituto scolastico ove si svolge il tirocinio. Si consiglia, tuttavia, di informare il proprio datore di lavoro che le ore studio verranno usufruite per lo svolgimento del tirocinio, al fine di evitare incomprensioni.

3) Il congedo parentale è compatibile con la frequenza TFA e con la possibilità di effettuare il tirocinio diretto presso una scuola?

Il quesito deve essere posto al proprio datore di lavoro, trattandosi di istituto (il congedo parentale) attinente al rapporto di servizio.

4) Si può effettuare una parte del tirocinio diretto in classe in presenza dell’alunno disabile ma in assenza del tutor? Io posso effettuare il tirocinio soltanto il venerdì, giorno in cui la tutor ha soltanto 3 ore in orario; posso rimanere con il ragazzo disabile altre due ore in classe anche se la tutor va via ed effettuare 5 ore anziché 3 in quel giorno?

Non vi sono norme che vietano la permanenza in classe in presenza dell’alunno disabile anche in assenza del tutor accogliente e che le relative ore svolte possano essere conteggiate purchè ci sia un insegnante di sostegno (diversa dal tutor accogliente) che attesti la presenza.

5) Si può effettuare il tirocinio in una scuola non accreditata se si ha un contratto temporaneo? Io ho un contratto a tempo determinato temporaneo su interdizione per maternità con contratto che va di 30 giorni in 30 giorni. Ho 18 ore e il mio orario non mi permette di fare il tirocinio altrove.

NO. Il tirocinio deve essere effettuato presso un istituto accreditato ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 (cioè inserito negli elenchi disponibili, via via oggetto di aggiornamento, sul sito dell’USR Sicilia). Al riguardo si precisa che l’art. 3, comma 2, lett. e) dispone che le “convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione” devono essere stipulate con istituti ”ricompresi nell’elenco di cui all’art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto”

6) Se una persona non ha un incarico e sceglie una scuola per il tirocinio e poi dovesse prendere una supplenza al 30 giugno, può continuare il tirocinio nella nuova scuola in cui ha preso la supplenza?

NO. Non è ammessa la possibilità di cambiare istituto durante il corso, una volta stipulata la Convenzione con l’istituto scolastico.

7) Si può svolgere il tirocinio diretto contemporaneamente in due scuole, essendo in servizio presso entrambe ed essendo entrambe le scuole accreditate?

NO. La Convenzione deve essere stipulata con un solo istituto scolastico.

9) È prevista la possibilità di assentarsi il sabato, quando sono previste le attività di tirocinio indiretto/laboratorio, e successiva possibilità di recupero?

NO. Il D.M. 30 settembre 2011 non prevede la possibilità di assenze per i tirocini e laboratori.

11) Sono nell’anno di prova in una scuola in Lombardia. È possibile fare il tirocinio nella scuola in cui presto servizio?

Non vi sono motivi ostativi per effettuare il tirocinio presso una scuola della Lombardia, purchè sia accreditata presso il competente Ufficio Scolastico regionale per il percorso al quale è iscritto.

16) Al solo fine di coprire le 150 ore e alla luce del fatto che i corsisti sono già docenti, anche con contratto di 18 ore a settimana e che non possono più richiedere, dato lo stato avanzato dell’anno scolastico, permessi studio: – si può seguire oltre che il tutor cui si è assegnati un altro tutor all’interno della stessa scuola (al di là del fatto che il progetto individuale si basi di fatto su un/a solo/a alunno/a)? – si possono avere, solo nei casi di difficoltà logistica estrema, due tutor in due scuole diverse?

NO. Il tirocinante deve essere seguito da un solo tutor e non è possibile avere due tutor, meno che mai in due scuole diverse.

17) Possono essere considerate ore di tirocinio diretto – così come è sempre avvenuto sia all’interno dei corsi SISSIS che dei corsi TFA – anche quelle corrispondenti all’accesso alla documentazione degli alunni cosiddetti “H”, all’attività didattica altra rispetto a quella in classe quale la partecipazione agli ordini collegiali, ai GLIS , preparazione, visione e valutazione dei test/prove da somministrare all’alunno “H”, osservazione dei locali, ecc.?

SI. Tali attività possono rientrare nel progetto formativo (con particolare riguardo ai GLIS) ma per non più di 10 ore complessive di tirocinio diretto (all’interno delle 150 ore previste).

18) Si può seguire l’alunno “H” di cui si è docenti per la classe di propria specializzazione e fuori dalle proprie ore di servizio?

SI. Purchè tale attività sia svolta fuori l’orario di servizio, sia concordata con il tutor accogliente, purchè sia presente un altro docente specializzato.

19) Caso di un collega che ha un contratto di 18 ore affidatole dal Provveditorato (e che quindi non può si può rescindere) su tre scuole diverse, nessuna delle quali è accreditata per il Sostegno. Come si concilierebbe questo con il tirocinio?

Evidentemente vi sono grosse difficoltà a conciliare l’insegnamento con l’espletamento del tirocinio che deve essere effettuato presso un istituto accreditato.

28) La mia tutor completa il 5 anno di ruolo quest’anno posso, comunque, svolgere il tirocinio con lei?

Il D.M 30 settembre 2011 prevede che: “il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E’ individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: – docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; – docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo). Deve rientrare in una delle suddette ipotesi.

29) C’è un limite di ore settimanali per il tirocinio (monte ore massimo /minimo)?

NO. Si precisa tuttavia che altre attività possono rientrare nel progetto formativo (con particolare riguardo ai GLIS) ma per non più di 10 ore complessive di tirocinio diretto (all’interno delle 150 ore previste).

30) Il tutor assegnato al tirocinante deve essere l’insegnante di sostegno che lavora nella classe dove è presente l’alunno disabile o anche un altro docente della scuola che abbia i requisiti dei 5 anni di ruolo di servizio sul sostegno?

Deve avere i requisiti d cui al D.M. 30 settembre 2011, ma non necessariamente deve lavorare nella classe dove è presente il disabile.

44) Concretamente, quali attività rientrano nel tirocinio diretto e indiretto? Quale è la differenza?

Le attività di tirocinio indiretto sono attività che riguardano la preparazione e l’approfondimento teorico dei contenuti del progetto di tirocinio diretto che poi i corsisti dovranno sperimentare in classe/sezione durante le ore di apprendimento situato e strutturato secondo i paradigmi cognitivi maturati durante le ore propedeutiche di tirocinio indiretto svolte con tutor coordinatore e col tutor dei tirocinanti. Il tirocinio indiretto comprende anche la rielaborazione dell’esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale. Il percorso di tirocinio diretto non deve essere lasciato al caso e non deve diventare un mero momento di assistenzialismo all’alunno disabile in classe. Durante il tirocinio diretto le attività del corsista sono scansionate dal punto di vista educativo-didattico dai contenuti dei moduli del progetto di tirocinio che hanno una precisa logica sequenziale e formativa:

L’ insegnante di sostegno: ruolo, funzione, normativa e qualità dell’integrazione
La documentazione nei processi di integrazione
Osservazione
Metodi e strategie di didattica speciale
Progettazione e mediazione sistemica tra scuola, famiglia e territorio
Progettazione, conduzione e valutazione di un intervento didattico volto all’inclusione dell’alunno disabile Sarà cura del tutor coordinatore affrontare le tematiche riguardanti i contenuti dei moduli del progetto durante le ore 50 ore di tirocinio indiretto in sinergia temporale con le attività svolte durante le ore di tirocinio diretto.
46) E’ possibile per coloro che sono titolari di altra posizione lavorativa a scuola (assistenti alla comunicazione, igiene…) di svolgere il tirocinio nelle stesse ore e con gli stessi bambini per i quali prestano il lavoro?

NO. Il tirocinio deve essere svolto fuori dall’orario di servizio.

47) Un tutor può affidare il tirocinante ad un altro insegnante di sostegno dell’istituto e quanti tirocinanti possono essere seguirti da uno stesso tutor?

Il tutor accogliente deve, se non assegnato alla classe ove si trova l’alunno, comunque seguire il tirocinante. Come precisato dal collegio dei docenti è possibile che un tutor possa seguire al massimo quattro tirocinanti.

50) Può essere svolto il tirocinio su sostegno su un area diversa da quella per la quale la scuola è stata accreditata (ossia ad esempio la scuola è stata accreditata su AD03 e AD04, e a me interessa la AD01)?

La suddivisione nelle quattro aree di sostegno AD01, AD02 , AD03 e AD04 (scientifica, umanistica, tecnica-professionale-artistica e psicomotoria prevista per le scuole secondarie di secondo grado a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 15, comma 3-bis della legge128/2013 non è più operativa dal momento che la norma sopra indicata prevede l’unificazione delle aree del sostegno alle superiori. Essa è già applicata con riguardo alla mobilità del personale di ruolo, già dal corrente anno scolastico, nonchè nell’ambito delle graduatorie di istituto di II e III fascia. Queste ultime presentano già un unico elenco di sostegno e ad ognuno è consentito di concorrere ad un incarico su posto di sostegno con il proprio punteggio enza distinzione di classe di concorso. Infatti, rispetto a queste due ultime ipotesi opera già l’unificazione delle aree di sostegno; la distinzione continua temporaneamente a sussistere , ma solo come regime transitorio, nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e nella I fascia di istituto, e comunque fino al 2017. Con l’approvazione della legge 128/13, le attuali 4 aree previste per l’insegnamento del sostegno vengono unificate; anche per la scuola secondaria superiore quindi, al pari di quando avviene in tutti gli altri ordini e di scuola, ci sarà un elenco unico di sostegno a prescindere dalla classe di concorso di provenienza. Tale unificazione avverrà però gradualmente ed in maniera differenziata seconda della tipologia di graduatoria. Per quanto concerne le graduatorie ad esaurimento, il prossimo aggiornamento con validità 2014/17, avverrà ancora con le vecchie regole e quindi ognuno rimarrà nella propria area di competenza con il proprio punteggio aggiornato. Lo stesso avverrà per la prima fascia delle graduatorie di istituto. ma a partire da quella data, l’unificazione delle aree opererà anche su GAE e I fascia di Istituto. Quindi in considerazione della norma novellata nel 2013, con riguardo al sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, si ritiene possibile poter effettuare il tirocinio presso la scuola secondaria accreditata indipendentemente dalla specifica area su cui è stato richiesto ed ottenuto l’accreditamento. Ciò che conta è che il tirocinio si svolga nel grado di istruzione per il quale si conseguirà il titolo di sostegno, spendibile indipendentemente su tutte le aree.