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Decreto Covid, cosa cambia per la scuola?

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile. Il decreto contiene anche misure che riguardano la scuola e fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto “decreto Ucraina”, pubblicato in GU il 21 marzo, dove era stata prevista la proroga dell’organico per l’emergenza (sia Ata che docenti) fino alla fine delle lezioni. Sempre nel decreto dello scorso 21 marzo sono state anche stanziate ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro, per la gestione dell’emergenza a scuola.

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Di seguito le misure previste per la scuola con la fine dello stato di emergenza.

Cosa accade a scuola dal 1° aprile?

Le regole generali di sicurezza

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

  • È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
  • Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione  della  vaccinazione  o  la presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la  documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa all’omissione  o  al  differimento  della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Le risorse per l’emergenza

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

L’organico per l’emergenza

L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Concorso scuola, fino al 30 aprile green pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale si fa obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, per l’accesso ai concorsi pubblici, quindi anche per i concorsi scuola attualmente in fase di svolgimento.

Per le altre misure del protocollo di sicurezza in sede concorsuale, clicca al link sottostante.

Protocollo del 21 giugno 2021