Home Alunni Diritto all’istruzione per gli alunni stranieri, anche se irregolari

Diritto all’istruzione per gli alunni stranieri, anche se irregolari

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Salvatore Nocera, responsabile area normativo-giuridica dell’Osservatorio scolastico sull’integrazione dell’Aipd nazionale, fa il punto della situazione, spiegando appunto le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (circolare 4233/2014).
Spiega l’esperto che le Linee guida ribadiscono il diritto all’istruzione per tutti gli alunni stranieri presenti sul territorio italiano, anche se irregolari, ed esonerano gli operatori della scuola dall’obbligo di denuncia.
Il paragrafo 2 stabilisce che gli alunni stranieri possono essere iscritti al primo anno di ciascun ordine di scuola secondo la normativa generale se già presenti sul territorio italiano alla data stabilita annualmente, o in corso d’anno se arrivano al di fuori di tale data. La modalità di iscrizione è quella on line, a meno che l’alunno sia irregolare e non abbia quindi il codice fiscale. In tal caso, permane il suo diritto/dovere all’obbligo scolastico, ma l’iscrizione viene effettuata in modo cartaceo direttamente a scuola.
Oltre al problema della mancanza del codice fiscale (a cui la scuola supplisce con un codice provvisorio), per gli alunni irregolari con disabili sorge il problema della certificazione ex legge 104/1992. Non potendo procedere alla richiesta di visita all’Inps con la procedura on line, si può fare richiesta cartacea all’Azienda Usl del territorio di domicilio dell’alunno. Sarà l’Ausl a istruire la pratica fornendo al termine della visita la certificazione da consegnare alla scuola. Vale lo stesso iter anche per gli alunni irregolari con Disturbi specifici di apprendimento che abbiano bisogno della certificazione ex legge 170/2010.
Per gli alunni con Bisogni educativi speciali, soprattutto se non italofoni o se di recente immigrazione, saranno i singoli consigli di classe a deliberare l’eventuale presenza di Bes. Per la formazione delle classi valgono le norme generali sul tetto massimo del 30% di alunni stranieri nella stessa classe. Tetto che può essere innalzato in presenza di alunni stranieri che siano in possesso di una discreta conoscenza della lingua italiana o abbassato in caso contrario. In mancanza di documenti certi sugli studi svolti nel Paese di origine, l’alunno viene iscritto nella classe corrispondente all’età anagrafica. Sarà il dirigente scolastico, valutato il singolo caso, a decidere di iscrivere l’alunno al massimo nella classe precedente o successiva a quella corrispondente all’età anagrafica.
Per quanto riguarda la valutazione, il paragrafo 4 della Linee guida afferma la sottoposizione degli alunni stranieri alla normativa italiana e richiama per gli alunni disabili, con Dsa o Bes la normativa contenuta nella Direttiva del 27 dicembre 2012 della circolare ministeriale 8/2013 e della nota ministeriale 2563 del 22 novembre 2013. Ciò significa che agli alunni con disabilità certificata si applica la normativa della legge 104/1992 e successive, compreso il decreto 122/2009 sulla valutazione degli alunni con disabilità; agli alunni con Dsa certificati e Bes si applica la normativa della legge 170/2010. “Da molti anni è emersa una riflessione sull’opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico e attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti ma adatando gli strumenti e le modalità con cui attivare la valutazione stessa”. Ciò vale anche per gli esami di Stato. Nel paragrafo 4.1 le Linee guida prevedono “per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua di origine degli studenti per facilitare la comprensione. Per l’esame di Stato al termine del secondo ciclo sono considerati crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua di origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese di origine”.