Home Archivio storico 1998-2013 Esami di Stato Esami di Stato a.s. 2010/2011: la circolare sulla formazione delle commissioni

Esami di Stato a.s. 2010/2011: la circolare sulla formazione delle commissioni

CONDIVIDI
In particolare, la circolare tratta alcuni aspetti particolarmente delicati, come, ad esempio, l’abbinamento delle classi e la designazione dei commissari interni, l’indicazione del personale avente titolo a partecipare alle commissioni, i criteri di nomina di presidenti e commissari, nonché tutti gli adempimenti richiesti ai Dirigenti scolastici.
Come per gli anni passati, viene anche indicato il personale obbligato alla presentazione delle schede ES-1 e ES-2, il personale che ne ha la facoltà, nonché i docenti ai quali sia preclusa tale possibilità.
Integrano la circolare tutti i modelli per la formazione delle commissioni.
Ma vediamo in sintesi cosa dice la circolare.
 
Composizione della commissione
E’ nominato un presidente unico e commissari esterni comuni a due classi, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.
 
Abbinamenti
Il Direttore Generale Regionale assegna, ai fini del successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi per abbreviazione per merito) degli istituti legalmente riconosciuti agli istituti statali o paritari di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per iscritto al dirigente scolastico dell’istituto statale o paritario.
Non è consentito l’abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute a scuole paritarie dipendenti dallo stesso gestore.
Il Dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o paritarie – dopo aver attribuito alle classi terminali gli alunni ammessi per abbreviazione per merito nonché i candidati esterni assegnati all’istituto dal Direttore Generale Regionale – avvalendosi dell’allegato modello ES-0, ha il compito di prefigurare la formazione e l’abbinamento delle classi, tenendo conto delle classi di istituto legalmente riconosciuto eventualmente assegnate, secondo i seguenti criteri:
• per ogni classe terminale, statale o paritaria, di ordinamento e/o sperimentale – comprese quelle articolate su più indirizzi di studio – va costituita una sola commissione;
• di norma, è consentito l’abbinamento tra classi solo nell’ambito dello stesso ordine scolastico, fatta eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.: “Brocca” indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell’ordine classico, scientifico e magistrale);
• l’abbinamento tra le due classi/commissione va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi;
• l’abbinamento può essere effettuato, nell’ordine:
1) tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale;
2) tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della materia oggetto della prova scritta affidata al commissario esterno.
Solo per comprovate difficoltà obiettive, si può procedere all’abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso.
 
Trasmissione modelli ES-0 e ES-C
Le proposte dei dirigenti scolastici di formazione e abbinamento delle commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari interni designati, devono essere comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, mediante gli appositi modelli ES-0 (contenente i dati riferiti alle configurazioni delle commissioni) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari interni), Inoltre, i dirigenti scolastici dovranno trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali entro il 15 marzo 2011 l’elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1, nonché l’elenco degli esonerati e l’elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda, indicandone i motivi.
 
Designazione dei commissari interni
Subito dopo l’indicazione delle materie affidate ai commissari esterni, della materia oggetto della seconda prova scritta e dell’effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni. Tra i docenti che possono essere designati commissari interni sono compresi i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza, nonché gli insegnanti di arte applicata ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale; è assicurata, comunque, la designazione del docente della disciplina oggetto della prova scritta nei casi in cui tale materia non sia assegnata al commissario esterno.
 
Divieti di nomina presidenti e commissari esterni
Non possono essere nominati gli aspiranti presidenti o commissari esterni nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio o in altre scuole del medesimo distretto scolastico, nonché in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso e nelle scuole di completamento dell’orario. Non possono essere nominati neppure nelle commissioni d’esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso.
Non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente, o che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa, o ancora che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
 
Obbligo di espletamento dell’incarico
Non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
In caso di grave impedimento, i presidenti devono comunicarlo immediatamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, i commissari interni ed esterni al proprio dirigente scolastico. In tutti i casi la documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.
 
Personale non utilizzato
Ad eccezione delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
I Direttori Generali regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l’effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
 
Indirizzo di studio linguistico
A integrazione della C.M. n. 14, sempre il 16 febbraio il Miur ha diffuso un avviso che richiama l’attenzione delle Istituzioni scolastiche su alcune novità attinenti alcuni indirizzi di studio linguistici per i quali il D.M. 6 del 31/01/2011 ha stabilito l’affidamento a commissari esterni della seconda prova scritta di lingua straniera, associata alla classe di concorso generica 46/A. Al fine di garantire la corretta nomina dei commissari di lingua straniera, è adempimento molto importante la compilazione dei modelli ES-0 e la successiva trasmissione degli stessi a Sidi. A tale proposito, il Miur precisa che per gli indirizzi di studio elencati nell’allegato 13 della C.M.14, nella compilazione del modello ES-0 è obbligatoria l’indicazione delle lingue straniere studiate dai candidati. Tale indicazione dovrà essere limitata al numero di effettive lingue previste per i vari corsi di studio. In nessun caso sarà quindi possibile l’indicazione, per ogni gruppo di candidati, di un numero di lingue superiore a 3. Nel dettaglio sono previste 2 casistiche:
 
• Per l’indirizzo di ordinamento linguistico PL00, corso per il quale è previsto lo studio obbligatorio di 2 lingue straniere, dovranno essere indicate le sigle di 2 sole lingue. Qualora nella classe/commissione gruppi di studenti studiassero lingue diverse, la compilazione del modello deve essere effettuata dividendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali dovranno essere indicate le 2 lingue straniere studiate.
• Per tutti gli altri indirizzi di studio, i cui corsi prevedono lo studio di 3 lingue straniere, è necessario invece indicare sempre le sigle di 3 lingue. Anche in questi casi, qualora nella classe/commissione gruppi di studenti studiassero lingue diverse, la compilazione del modello deve essere effettuata dividendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali dovranno essere indicate le 3 lingue straniere studiate.
 
Per tutti i gruppi di candidati che seguono indirizzi di studio autorizzati al progetto Esabac, deve essere sempre presente tra le lingue studiate la lingua francese (F), mentre nulla cambia per tutti gli altri indirizzi di studio, per i quali vanno indicate le lingue insegnate, fino ad un massimo di cinque, utilizzando “F” per il francese, “I” per l’inglese, “R” per il russo, “S” per lo spagnolo e “T” per il tedesco.