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Esami di Stato: ammessi con la media del sei

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Dopo le polemiche scaturite dall’annuncio del ministro Mariastella Gelmini, che aveva ipotizzato la non ammissione agli esami di Stato per coloro che agli scrutini di giugno presentassero anche una sola insufficienza, il Miur, in data 7 aprile, ha emanato un’ordinanza – il cui testo non è ancora però disponibile (una volta pubblicato, è stato poi riportato nella colonna "Approfondimenti" di questa pagina, n.d.r.) – in cui viene chiarito che (almeno per quest’anno) potranno partecipare alla maturità (la prima prova scritta è in programma il 25 giugno) gli studenti con una media non inferiore al sei.
Ricordiamo che il Consiglio dei ministri lo scorso 13 marzo aveva approvato uno schema di regolamento sulla valutazione degli alunni, che però deve ancora ottenere il parere favorevole del Consiglio di Stato e poi seguire tutto l’iter previsto prima della pubblicazione sulla G.U. Insomma, tempi lunghi di fronte alle poche settimane che restano alla fine dell’anno scolastico. Così, anche per evitare i ricorsi di coloro che sarebbero stati non ammessi agli esami magari per un solo cinque, il Miur ha preferito soprassedere, almeno per il momento.  
Infatti, in un comunicato, molto stringato, del Ministero dell’istruzione si legge che “in attesa del perfezionamento del regolamento sulla valutazione degli studenti, saranno ammessi all’esame gli studenti con una media non inferiore a 6”.
Quindi, valgono le regole introdotte dall’ex ministro Giuseppe Fioroni: il D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 prevede che “a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del sei”. Il suddetto decreto faceva seguito alla legge n.1 dell’11 gennaio 2007 in cui si introduceva l’ammissione agli esami di Stato per gli studenti “che siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici”.
Nel breve comunicato ministeriale del 7 aprile si conferma che con l’insufficienza nel voto di condotta lo studente non sarà ammesso alla maturità. Inoltre, viene reintrodotta la pubblicazione del punteggio finale dei singoli alunni (e non più soltanto l’esito dell’esame) nell’albo dell’istituto sede della commissione.
Secondo alcune stime, con le nuove regole annunciate dalla Gelmini, a rischiare di non essere ammessi sarebbe stato il 60-70% degli studenti degli istituti tecnici e professionali, più del 40% nei licei scientifici e circa il 30% degli alunni al classico. Nei giorni scorsi, peraltro, alcuni dirigenti scolastici avevano sottolineato come il provvedimento avrebbe incentivato una “menzogna collettiva”, costringendo i consigli di classe ad alzare i voti negli scrutini di ammissione per non “decimare gli alunni in sede di valutazione finale”.
Parole, quelle del Ministro, che, come avevamo segnalato proprio qualche giorno fa in un articolo dal titolo “Valutazione alunni, col cinque non si passa?”, avevano prodotto dubbi e preoccupazioni in presidi, insegnanti, studenti e genitori, oltre che polemiche sull’opportunità di cambiare le regole del gioco a “partita quasi conclusa”, quando mancano meno di due mesi alla fine dell’anno scolastico.

Facendo riferimento alla scuola media, se non si vogliono penalizzare gli alunni di questo percorso scolastico più di quelli delle superiori, quanto deciso con la nuova ordinanza per gli esami di maturità di quest’anno dovrebbe valere anche per gli esami della scuola secondaria di I grado. Ricordiamo che il decreto legge n. 137 del 1° settembre scorso prevede che siano “ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”. Nella legge n. 169 del successivo 30 ottobre, di conversione, con modifiche, del suddetto decreto, viene aggiunto: “con decisone assunta a maggioranza dal consiglio di classe”. Insomma, passa il principio della collegialità, ma certo non si parla di media del sei e quindi per l’ammissione all’esame conclusivo di questo ciclo di studi permane la necessità di non avere neppure un’insufficienza.
Peraltro, anche in riferimento alle classi intermedie, nel precedente articolo avevamo sottolineato l’importanza che nelle scuole medie l’esito complessivo della valutazione (promozione, bocciatura) resti prerogativa del consiglio di classe, considerando anche che in questo grado di scuola gli allievi non fruiscono del sistema dei “debiti” e quindi rischiano di essere bocciati (senza la possibilità di partecipare ai corsi di recupero e di sostenere le successive prove di valutazione) per un solo quattro o addirittura per un cinque. Il criterio della collegialità esplicitato nella legge 169/2008 appare quindi un’importante garanzia a tutela dell’alunno.

Nel box "Approfondimenti" di questa pagina è possibile visionare l’ordinanza ministeriale n. 40 dell’8 aprile 2009, relativa alle istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali per l’anno scolastico 2008/2009.