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Facciamo chiarezza sul CCNL in merito alla “certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica”

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Facciamo chiarezza su quanto previsto dal CCNL in merito alla “certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica”.

Come ben sappiamo, dal momento che il nuovo CCNL è stato pubblicato, coloro che lo hanno prodotto e sottoscritto, hanno avuto l’idea di rendere necessario il possesso della c.d. “certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica” per accedere ai ruoli ATA (con esclusione del ruolo di operatore scolastico).

Nel frattempo sono iniziate a brulicare sul web e sui social decine di offerte di corsi o percorsi di certificazione che si proclamano “riconosciuti”. Cerchiamo di fare chiarezza.

Partiamo da una attenta lettura del CCNL (scaricabile da qui https://www.flcgil.it/files/pdf/20240118/ccnl-comparto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-del-18-gennaio-2024.pdf ) a pag. 77, alla voce “Dichiarazione congiunte N. 5” il CCNL chiarisce che:

“Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria…”.

Traduciamo: stando a quanto riportato nel CCNL sarebbero valide le sole certificazioni rilasciate da Enti accreditati presso Accredia (Ente di accreditamento nazionale – https://www.accredia.it/ ) e registrate, a loro volta, da parte dell’Ente certificatore, presso la stessa Accredia.

In pratica, NON tutti gli organismi certificatori riconosciuti dal MIUR-MIM possono rilasciare tali certificazioni, ma solo ed esclusivamente quelli, a loro volta, accreditati presso Accredia.

Inoltre non è sufficiente che l’Ente erogatore sia accreditato presso Accredia, ma deve, anche, provvedere alla registrazione delle singole certificazioni presso lo stesso Ente di accreditamento. 

E questo esclude buona parte delle attuali certificazioni disponibili.

L’elenco degli Organismi certificatori accreditati presso Accredia sono disponibili a questo link: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_orgmask.jsp?ID_LINK=265&area=7 (cliccare su “Cerca”, non serve inserire nulla nel modulo). E’, quindi, facile capire chi siano gli Enti che possono emettere certificazioni riconosciute.

Pertanto, prima di acquistare un qualunque corso o percorso di certificazione, consiglio di:
1. Verificare che l’ente erogatore sia effettivamente un Ente accreditati presso Accredia, non è, infatti,  sufficiente che sia accreditato o riconosciuto dal MIUR-MIM;
2. Verificare che il prodotto erogato, a sua volta, preveda la registrazione delle singole certificazioni rilasciate, presso Accredia.

A parte le precedenti note tecniche-giuridiche, che spero siano utili per evitare di buttare soldi in percorsi o corsi che non rispondono a quanto previsto dal CCNL, mi permetto una piccola considerazione: era davvero necessario obbligare qualcuno a spendere dei soldi in un (ristretto) numero di possibili certificazioni, senza nemmeno tener conto delle reali competenze acquisite ? 

Mi spiego meglio: se un diplomato ITIS, perito informatico, o un laureato in informatica e/o ingegneria informatica volesse, per necessità o scelta personale, accedere al ruolo ATA di assistente tecnico, paradossalmente dovrebbe, comunque, buttare i soldi in una certificazione che nulla aggiunge alle sue competenze.

A ciascuno la sua valutazione.

Fabio Albanese