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Faq dal n. 106 al n. 115

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FAQ DEL 18 GENNAIO 2006
 
106) Nella risposta al quesito n. 87 del servizio Faq viene ricordata l’abrogazione dell’art. 145 del T.U. facendo riferimento al D.L.vo n. 59/2004. Dall’art. 19 del D.L.vo n. 59/2004 citato si evince che l’art. 145 è da considerarsi abrogato a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle classi e sezioni funzionanti secondo il precedente ordinamento, così come l’art. 177 del T.U. per la secondaria di primo grado. E per l’anno scolastico in corso come va inteso?
Nella scuola primaria non esistono più classi funzionanti secondo il precedente ordinamento.
Pertanto, tutti gli articoli del Testo Unico temporaneamente vigenti fino al completo esaurimento delle classi organizzate a vecchio ordinamento sono ora abrogati definitivamente.
Per inciso, ricordiamo, ad esempio, che già dallo scorso anno scolastico detta abrogazione è diventata operativa nei confronti dell’esame di licenza elementare, già previsto dall’art. 148 del Testo Unico.
L’art. 145 del Testo Unico che prevedeva la competenza del consiglio di interclasse circa l’eventuale non ammissione alla classe successiva non è più in vigore già dallo scorso anno.
Per la scuola secondaria di I grado l’abrogazione dell’art. 177 (valutazione e scheda personale dell’alunno) è già in atto per le prime e seconde classi – ora organizzate secondo il nuovo ordinamento – mentre tale norma continua ad avere efficacia limitatamente alle classi di scuola “media” ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento (classi del terzo anno di corso).
 
107) La scheda ministeriale precedentemente in uso prevedeva apposito spazio per le indicazioni di obiettivi individualizzati o di adattamenti. Osservando il nuovo documento si nota che tale spazio non è più indicato graficamente. E’ possibile inserirlo nel nuovo modello?
Qualsiasi adattamento grafico del documento di valutazione, finalizzato a obiettivi di funzionalità, efficacia e chiarezza della valutazione è certamente possibile oltre che opportuno.
 
108) A pag. 4 del documento di valutazione, al di sotto dello spazio della valutazione intermedia e finale, compare la dicitura “l’équipe pedagogica”. Poiché non risulta essere abrogato “il consiglio di classe”, si chiede se è legittima la sostituzione della prima con la seconda.
L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che “la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai Piani di studio personalizzati…”.
In base all’organizzazione didattica della scuola, tra i sunnominati “docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai Piani di studio personalizzati” vi possono essere anche insegnanti non compresi nel consiglio di classe.
Si pensi, ad esempio, ai laboratori e alle attività facoltative e opzionali. Tali insegnanti concorrono alla valutazione nei modi e nelle forme decise autonomamente da ciascuna scuola.
In tal senso il nuovo documento di valutazione, in ossequio alla nuova previsione normativa, individua opportunamente, come titolare della valutazione, l’équipe anziché il consiglio di classe, il quale, peraltro, a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’art. 177 del Testo Unico (valutazione e scheda personale dell’alunno) non ha più questa specifica competenza in materia.
Tuttavia è opportuno considerare che in molti casi l’équipe pedagogica coincide sostanzialmente con il consiglio di classe.
 
109) Sono una docente di scuola primaria, funzione strumentale per “supporto ai docenti per attività di valutazione e formazione”. Gradirei una risposta alla domanda che segue: la definizione degli indicatori (apprendimenti, competenze… desunti dagli Osa) nel documento di valutazione può essere affidata alle funzioni strumentali competenti sulla base delle indicazioni contenute nel Pof o deve essere autonomamente definita dai docenti delle classi sulla base delle programmazioni annuali?
L’art. 8 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che “la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati…”.
Ai docenti dell’équipe pedagogica spetta, dunque, non solo la valutazione ma anche la predisposizione e attuazione dei Piani di studio personalizzati, all’interno dei quali vengono individuati gli obiettivi di obiettivi e le competenze, desunti dagli Osa.
L’insegnante incaricata di funzione strumentale per “supporto ai docenti per attività di valutazione e formazione” può facilitare il compito dei colleghi, predisponendo, d’intesa con loro, detti indicatori.
 
110) Sono un insegnante di scuola secondaria di I grado e volevo chiedere chiarimenti riguardo la documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall’alunno (circolare 84). Mi chiedevo cosa si intende esattamente per gli esiti degli apprendimenti conseguiti dall’alunno: non mi è chiaro se bisogna certificare i passi fatti utilizzando le verifiche oppure altri strumenti. Oppure si potrebbe segnare i commenti che ci sono alla fine delle verifiche e poi alla fine dell’anno fare un resoconto. Cosa ne pensa?
La documentazione significativa – o “dossier” come la chiama qualcuno – può essere costituita da materiale cartaceo vero e proprio, oppure da descrizione sintetica, di prove sostenute, di test, o di prodotti vari – meglio se con annotazioni o commenti dei docenti – che evidenziano cambiamenti, processi, o quanto di nuovo e significativo l’alunno ha svolto.
I criteri della scelta di quanto può essere significativo, i modi e i tempi per metterlo in pratica possono essere deliberati dal collegio dei docenti.
 
111) Dovendo realizzare il “documento di valutazione” per le classi del biennio della scuola secondaria di primo grado vorrei sapere se bisogna predisporre un solo documento con tutti gli apprendimenti, per le varie discipline, previsti nel biennio o se è possibile stampare due “documenti” distinti e separati per il primo e per il secondo anno. L’eventuale scelta di predisporre due documenti deve essere approvata dal collegio dei docenti o basta una riunione di Dipartimento?
Sono possibili entrambe le scelte. Ovviamente la seconda, con un’individuazione di indicatori di apprendimento più mirata e attenta ai Piani di studio personalizzati, è auspicabile.
Il collegio docenti può definire in materia i criteri generali, rimettendone l’attuazione ad altri livelli organizzativi della scuola.
 
112) Nel collegio docenti della mia scuola si è a lungo analizzato il problema della privacy come esposto nella nota del Garante del 26 luglio. La C.M. n. 84 ribadisce che il Portfolio va passato al grado successivo della scuola come gli altri documenti. Invece nella nota del Garante si diceva che il Portfolio deve essere considerato dell’alunno (o della famiglia), la quale darà, ove richiesto, il documento nella scuola successiva. Implicitamente pare fatto salvo il diritto della famiglia di non comunicare dati personali (di tipo valutativo), soprattutto se non li condivide, eccetto quelli rilevanti per l’iscrizione e la scheda di valutazione. Cosa dobbiamo fare, considerata la delicatezza del trattamento di molti dei dati previsti, per esempio, dalla certificazione delle competenze nel passaggio primaria-media?
I dati valutativi non sono compresi tra i dati sensibili (che consentono, invece, di individuare origine razziale o etnica, convinzioni religiose, politiche, sindacali o filosofiche oppure stato di salute).
Per il trattamento dei dati sensibili le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il consenso delle famiglie; devono, invece, indicare nell’atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 28 febbraio 2006, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili.
Le istituzioni scolastiche private devono, invece, acquisire il consenso specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la potestà.
Il trattamento di dati personali effettuato mediante il Portfolio è consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla legislazione di riforma (decreto legislativo n. 59/2004), ovvero per valutare l’apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le competenze da essi acquisite.
Per quanto riguarda la questione della “proprietà” del Portfolio, vi è da dire che i dubbi legittimi avanzati dalla scuola discendono dall’interpretazione letterale che il Garante della privacy, nel provvedimento del 26 luglio 2005, ha dato alla frase “il Portfolio si innesta su quello portato dai fanciulli dalla scuola …”, contenuta nelle Indicazioni nazionali.
Il senso di quel “portato” è ben più ampio e vuole individuare il ragazzo come soggetto destinatario delle attività di documentazione, valutazione, orientamento, ecc. Alle famiglie il Portfolio viene consegnato. Alla scuola resta l’obbligo di tenerlo e trasmetterlo in caso di passaggio.
 
113) Sono un´insegnante della scuola primaria e nel ringraziarvi dell’ottimo servizio offerto attraverso le Faq, vi pongo alcuni quesiti nella certezza che la vostra disponibilità e competenza possa chiarire alcune mie perplessità. In una fase di completa messa a regime della riforma, le attività relative alla Convivenza civile possono oppure devono essere attribuite ad un solo docente, quale responsabile della valutazione espressa nel documento di valutazione; all’interno del curriculum obbligatorio sarà prevista un’ora per tale insegnamento o esso sarà inteso solo come trasversale. Chiedo, inoltre, se con l’emanazione dei nuovi Osa di inglese e la nuova quota oraria attribuita a tale insegnamento dal D.L.vo n. 226/2005 nella scuola primaria (e precisamente per ciascun anno si avrebbe 33 – 66 – 99 – 99 – 99), renderebbe il curriculum obbligatorio degli ultimi tre anni di tale ordine di scuola di 28 ore + 2 ore opzionali, come accade per la scuola secondaria di primo grado che da 27 passa a 29 ore obbligatorie, riducendo le ore opzionali facoltative.
L’area della Convivenza civile si compone di diverse educazioni che, per il loro carattere trasversale, chiamano in causa diversi insegnamenti disciplinari.
Ciò presuppone che alla loro completa attuazione concorrano più docenti, secondo le diverse competenze disciplinari assegnate.
Pertanto, non può essere certamente previsto che la Convivenza civile, nella sua realizzazione e nella valutazione dei suoi esiti, debba essere assegnata ad un docente. Eccezionalmente potrebbe essere assegnata ad un solo docente, meglio se con funzione di coordinamento rispetto agli interventi degli altri docenti.
A differenza di quanto previsto per la scuola secondaria di I grado, la nuova quantificazione oraria dell’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria non modifica l’orario obbligatorio già previsto che resta, quindi, confermato in 27 ore settimanali con l’aggiunta di altre 3 ore facoltative opzionali.
I nuovi Osa di inglese, contenuti nell’allegato E del decreto legislativo n. 226/2005, in vigore dal novembre scorso, entreranno in funzione a tutti gli effetti dal prossimo anno scolastico, ma, laddove l’insegnante li abbia già compresi nei Piani di studio, possono essere oggetto di valutazione da quest’anno.
 
114) Anche leggendo le risposte alle Faq, mi sembra abbastanza chiaro che gli indicatori di apprendimento per le singole discipline da inserire nel documento di valutazione siano facoltativi solamente per ciò che ne concerne la scelta, ma che in sostanza non sia possibile lasciare in bianco lo spazio predisposto di fianco al nome della disciplina, così come sostengono alcuni miei colleghi. Chi ha ragione?
Non vi possono essere dubbi in merito. La facoltà riguarda la scelta all’interno degli Osa elencati, per ciascuna disciplina, dalle Indicazioni nazionali. Tali indicatori, individuati autonomamente dalle scuole, servono ad individuare gli apprendimenti da valutare.
In caso diverso verrebbe valutata genericamente la disciplina, anziché i suoi specifici contenuti.
Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004 pongono carico dei docenti la valutazione degli apprendimenti…
 
115) Il nostro collegio docenti sta riflettendo in merito alla compilazione della parte intitolata “Rilevazione degli Obiettivi formativi”. Si è pensato di compilarla prendendo come punto di partenza i Piani di studio personalizzati di ogni alunno, da vagliare nel loro procedere nel corso del primo quadrimestre. E’ possibile avere un vostro ulteriore chiarimento?
La questione degli Obiettivi formativi è stata sollevata anche da altri quesiti pervenuti. Riteniamo condivisibile e opportuna la procedura proposta per pervenire alla rilevazione degli Obiettivi formativi.
Si consideri che nel documento di valutazione vengono valutati e considerati gli apprendimenti e le abilità delle discipline e della Convivenza civile (riconducibili agli obiettivi personali del sapere e del saper fare) nonché il comportamento (il saper essere).
La sintesi di questi “oggetti” valutati viene riportata nella parte conclusiva del documento e individuata negli Obiettivi formativi rilevati.