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Faq dal n. 91 al n. 100

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Faq DA 90 a 100 DEL 4 GENNAIO 2006
 
91) Certificato delle competenze scuola primaria, strumenti culturali, competenze linguistiche: “comprensione dei contenuti di semplici test” é “testi”, vero?
Con la presente si chiedono precisazioni in merito:
 
1) copertina Portfolio (delle compenze o competenze);
2) certificato competenze classi quinte: “produzione e comprensione di “test” o “testi”.
 
Qualcuno si è accorto che nella pagina iniziale da inserire nel Portfolio c’è scritto “Portfolio delle compenze…”?
siccome è in Word per fortuna si può correggere!
Nella parte relativa alla certificazione delle competenze per la scuola primaria il termine esatto nelle competenze linguistiche è “testi”, anziché “test”, come erroneamente scritto. Nel frontespizio del modello di Portfolio vi è il refuso “compenze” in luogo di “competenze”. Ringraziamo per le segnalazioni e ci scusiamo per l’inconveniente. Abbiamo provveduto alle correzioni.
 
92) Tutta la documentazione specifica degli alunni disabili prodotta dalla scuola (Pei, verbali dei gruppi di lavoro, Profilo dinamico funzionale, ecc.) va inserita nel Portfolio, nel passaggio da un ordine di scuola all’altro o inviato separatamente con protocollo riservato come sempre fatto? E i documenti prodotti dall’Asl (Diagnosi funzionale e certificazione medica o altro)?
Il dossier di documentazione da inserire nel Portfolio si riferisce ai processi e agli esiti del percorso formativo dell’alunno. Non comprende, pertanto, documenti di natura e finalità diverse da quelle previste per il Portfolio, anche se da essi possono essere attinti prudentemente elementi utili ad una maggiore conoscenza delle potenzialità dell’alunno.
In proposito, nella modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, si precisa che tale dossier raccoglie la documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall’alunno, quella relativa ai processi di maturazione personale, alle modalità e prodotti di partecipazione e autovalutazione, nonché alle modalità e prodotti della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell’alunno stesso.
La documentazione specifica degli alunni disabili non fa parte certamente della documentazione da allegare al Portfolio, ma, come già avviene attualmente, resta come documentazione riservata agli atti della scuola unitamente ad ogni altra documentazione prodotta dalla Asl, e viene trasmessa ad altra scuola o ad altro ordine di scuola con protocollo riservato, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti anche in materia di tutela della privacy.
 
93) Approfittando dello spazio esistente, formulo una domanda non direttamente applicabile al Portfolio ma strettamente collegata in funzione dell’autonomia organizzativa e didattica delle singole istituzioni scolastiche. Considerato che le Indicazioni nazionali presentano già gli Obiettivi specifici di apprendimento e che il Piano di studio personalizzato risulta essere la raccolta annuale delle Unità di apprendimento svolte in itinere e complete per quanto concerne contenuti-attività-obiettivi-metodi-verifiche, l’adozione della “vecchia” programmazione didattica annuale di modulo, di classi parallele o di classe ha ancora ragione di esistere?
Mi scuso in anticipo per essere uscito “fuori tema”.
La domanda non è certamente fuori tema, perché chiama in causa il delicato problema del confronto e del passaggio, ai fini di una scelta di funzionalità e di razionalizzazione, dei criteri di pianificazione didattica riferita all’ordinamento della riforma e a quello precedente. L’art. 19 del decreto legislativo n. 59/2004, nel disporre l’abrogazione di talune norme del precedente ordinamento, ha “salvato” i primi due commi dell’art. 128 (cfr.) del Testo Unico (decreto legislativo n. 297/1994) che riguardano proprio la programmazione didattica che, pertanto, è riconfermata, con gli opportuni adattamenti organizzativi, anche nel nuovo ordinamento riformato.
I docenti dell’équipe vi “provvedono sulla base della programmazione educativa approvata dal collegio dei docenti”.
La programmazione didattica non è altra cosa rispetto a quanto consegue all’attuazione del Piano di studi e alle Unità di apprendimento, ma ne rappresenta piuttosto la forma attualizzata.
Rinviamo, in proposito, alla lettura dei primi due commi del citato art. 128 per un opportuno approfondimento.
 
94) Nella modulistica allegata alle Linee guida per il Portfolio viene riportata, prima degli esempi degli indicatori di apprendimento (A1, A2 e A3), la seguente frase: Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di valutazione per la scuola primaria. Gli esempi sono contraddistinti dal quadratino che li include tra gli elementi del Portfolio “obbligatori a struttura libera”.
Il resto del documento di valutazione è, invece, con il bollino, cioè obbligatorio e a struttura predefinita non modificabile.
Dall’insieme sembra si possano evincere queste conseguenze:
 
a) gli indicatori portati ad esempio non sono vincolanti e la scuola può scegliere gli indicatori più conformi alle proprie scelte e ai piani di studio definiti;
b) in ogni modo gli indicatori di apprendimento, siano essi quelli degli esempi o altri scelti dalla scuola, non devono essere riportati nel documento di valutazione e nemmeno inseriti nel Portfolio.
E’ così?
No, non è così. Gli esempi di cui agli allegati A1, A2 e A3 per la scuola primaria, e B1 e B2 per la scuola secondaria di I grado servono ad individuare la fonte (Indicazioni nazionali) da cui obbligatoriamente attingere gli indicatori di apprendimento e la loro articolazione nelle discipline previste.
Le scuole possono scegliere liberamente, tra i tanti elencati negli Osa, gli indicatori ritenuti più aderenti ai Piani personalizzati di studio. In tal senso gli allegati sono contrassegnati dal quadratino: obbligatori (indicatori attinti dalle Indicazioni nazionali) ma a struttura libera (scelti tra i tanti oppure accorpati per macroindicatori).
L’apposizione della frase “Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di valutazione” intendeva evitare che gli esempi degli indicatori fossero riprodotti in aggiunta al documento di valutazione oppure riportati nel Portfolio, anziché essere strumento di lavoro funzionale all’approntamento del documento di valutazione.
Gli indicatori di apprendimento vanno, pertanto, inseriti negli appositi spazi del documento di valutazione anche per essere conosciuti dalle famiglie degli alunni.
 
95) Sono un’insegnante di scuola primaria coordinatrice della commissione autovalutazione d’istituto e vi pongo un quesito riguardante la collocazione degli indicatori di apprendimento nel documento di valutazione.
Nella nostra scuola sono stati già definiti per ogni classe indicatori di apprendimento intermedi (primo quadrimestre) e finali (secondo quadrimestre) per tutte le discipline obbligatorie, opzionali e facoltative, per la convivenza civile e per il comportamento. Per esigenze di semplificazione abbiamo fatto stampare un modello unico di documento per tutte le classi, conforme, peraltro, a quello della circolare n. 84/2005, ma nel quale però non compaiono ovviamente negli spazi previsti gli indicatori, ma un asterisco recante la dicitura “Gli indicatori di apprendimento fanno riferimento alle conoscenze e abilità della progettazione di classe”. Ritenete che la soluzione adottata sia compatibile con quanto previsto dalla circolare? Nell’eventualità che non lo sia, possiamo per quest’anno soprassedere alla ristampa dei documenti?
Nel ringraziarvi desidero complimentarmi per l’utile iniziativa del servizio Faq.
La definizione degli indicatori di apprendimento articolati per ogni classe è senza dubbio meritevole di apprezzamento, in quanto finalizzata alla personalizzazione dei percorsi formativi.
Indubbiamente ciò determina complessità nella stampa del documento di valutazione con la conseguenza di ricercare le semplificazioni evidenziate. La proposta del richiamo con asterisco sarebbe accettabile se non vi fosse l’esigenza di fornire alle famiglie, in modo chiaro ed esauriente, la conoscenza degli indicatori per i quali viene espresso il giudizio valutativo.
La soluzione può essere individuata nel fornire a tutte le famiglie degli alunni copia degli indicatori elaborati per la classe.
 
96) Per quanto riguarda la scheda di valutazione, è obbligatorio indicare per le singole discipline gli apprendimenti attesi (di cui agli allegati A1…)? Se è obbligatorio farlo, devono essere i singoli docenti, l’équipe pedagogica o il collegio dei docenti a individuarli?
Per la prima parte del quesito, relativa all’obbligo di indicare gli apprendimenti attesi, si vedano le due precedenti Faq (93 e 94).
Il decreto legislativo n. 59/2004, agli articoli 8 e 11, relativamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, assegna ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti. Tale valutazione spetta, pertanto, ai docenti dell’équipe pedagogica in quanto collegialmente responsabile dei Piani di studio.
Per la valutazione degli apprendimenti attesi la norma, dunque, è chiara e individua l’équipe pedagogica come soggetto preposto.
Ma alla stessa équipe spetta anche l’individuazione di tali apprendimenti?
Si potrebbe arguire che non possa esservi un soggetto che individua gli apprendimenti e un altro che li valuta, ma la questione aprirebbe una disputa interpretativa di natura logica e giuridica senza fine.
Soccorre, invece, la stessa disposizione del decreto legislativo n. 59/2004 che al comma 5 dell’art. 7 (scuola primaria) e dell’art. 10 (scuola secondaria di I grado) prevede che “il perseguimento delle finalità (formative), assicurato dalla personalizzazione dei Piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi Piani di studio”.
L’individuazione degli apprendimenti, proprio per corrispondere alla personalizzazione dei Piani di studio, spetta all’équipe pedagogica.
Al collegio dei docenti può essere affidato il compito di delineare criteri e linee operative per guidare e facilitare il compito dei docenti dell’équipe.
 
97) 1. E’ possibile sostituire il documento di valutazione degli apprendimenti presentato dalla circolare n. 84 con un modello autonomamente elaborato dalla scuola che esprima invece una valutazione delle competenze?
2. Alcuni sostengono che la circolare non è vincolante perché non è un decreto legislativo. E’ corretto affermare ciò?
3. Il documento di valutazione (ex-scheda dell’alunno) è mai stato abolito? Se sì, quando e come?
1. La valutazione degli apprendimenti non deriva dalla circolare ma dal decreto legislativo n. 59/2004 che sia per la scuola primaria (art. 8) che per la scuola secondaria di I grado (art. 11) dispone che i docenti valutino periodicamente e annualmente gli apprendimenti e il comportamento.
Ai docenti è affidata (non periodicamente e annualmente) anche la certificazione delle competenze.
Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze sono adempimenti diversi.
Il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica) all’art. 10 affida al Ministero dell’Istruzione la competenza nella definizione dei modelli di certificazione relativi alle conoscenze, competenze, capacità acquisite e ai crediti formativi riconoscibili. La circolare n. 84/2005, in proposito, ha fornito sia il modello del documento di valutazione che quello di certificazione delle competenze.
2. Con l’avvio del regime di autonomia (1° settembre 2000) le circolari ministeriali non hanno più il valore di vincolo in materia di gestione e organizzazione, ma sono piuttosto atti di indirizzo per assicurare l’unità del sistema e, come tali, vanno opportunamente considerate.
Il vincolo di osservanza da parte delle istituzioni scolastiche deriva non tanto dai contenuti della circolare, quanto piuttosto dai riferimenti normativi in essa inseriti, di cui sono esempio i due richiami sopra esposti.
3. L’art. 144 del Testo Unico, riguardante la scheda personale dell’alunno di scuola elementare, è stato abrogato dal D.P.R. n. 275/1999; l’art. 177 del Testo Unico, riguardante la scheda personale dell’alunno di scuola media, è stato abrogato dal decreto legislativo n. 59/2004.
Entrambi gli articoli prevedevano, tra l’altro, la competenza del Ministero nella definizione di un modello unico nazionale di scheda di valutazione, nonché delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni.
L’art. 4 del Regolamento per l’autonomia ha conferito alle istituzioni scolastiche il compito di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale.
 
98) Nella mia scuola abbiamo elaborato un Portfolio che quest’anno completeremo nelle parti prescrittive indicate nella C.M. n. 84 del 10/11/2005. Il problema è il seguente: già nel Portfolio dell’anno scorso le colleghe hanno inserito una folta documentazione riguardante i lavori scelti dall’équipe pedagogica (mediamente 15/20 elaborati per tutte le discipline); per l’anno in corso ci chiediamo se dobbiamo mantenere tutti questi elaborati, o una parte esigua degli stessi, o semplicemente delle brevi annotazioni dei lavori più significativi svolti dall’alunno nell’anno precedente; oppure se togliere tutti gli elaborati e ripartire ogni anno da zero, mantenendo e aggiornando tutte le altre sezioni del Portfolio. In che misura quindi conservare e catalogare gli elaborati dell’alunno nei vari anni? Pur mantenendo un solo elaborato per ogni disciplina e per ogni anno, dalla scuola dell’infanzia alla quinta classe della primaria si otterrà un Portfolio di 50/60 elaborati che saranno poco facilmente consultabili dai docenti cui saranno destinati.
E’ stato certamente lodevole e scrupoloso il lavoro svolto nel precedente anno scolastico, ma è evidente che nel tempo esso va razionalizzato, a cominciare dal fatto che la documentazione deve essere “significativa” ed “essenziale”.
Delle tre ipotesi prospettate, la terza – brevi annotazioni dei lavori più significativi – che può meglio corrispondere ai criteri di significatività ed essenzialità, capaci comunque di documentare e attestare il processo formativo dell’alunno.
 
99) Se gli obiettivi formativi per l’alunno disabile intellettivo non sono riferibili ad ambiti disciplinari specifici (l’alunno non sa né leggere né scrivere ma solo ricopiare alcune lettere e pochi numeri) il documento di valutazione deve obbligatoriamente contenere la valutazione degli apprendimenti disciplinari?
Per gli alunni disabili vale, per quanto riguarda la valutazione dei loro apprendimenti, l’apposita disposizione contenuta nell’art. 318 del Testo Unico sulle norme per l’istruzione (decreto legislativo n. 297/1994) e che, ad ogni buon conto, si riporta di seguito: Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del Piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
Il documento di valutazione va, pertanto, adeguato alla situazione particolare dell’alunno disabile.
 
100) La nostra scuola ha elaborato un progetto che prevede l’utilizzo delle ore facoltative opzionali (sei) per un potenziamento delle materie curriculari (tecnologia/informatica, lingue straniere) attraverso spazi di compresenza; due ore soltanto sono utilizzate per l’inserimento di attività particolari (teatro, laboratori artistici espressivi) a classi aperte. I genitori hanno condiviso tale progetto optando quindi tutti per il modello che prevede 33 ore settimanali. Nella compilazione del documento di valutazione quali attività/insegnamenti dobbiamo inserire negli spazi previsti per la parte opzionale?
Il potenziamento delle discipline obbligatorie (nel caso segnalato, tecnologia/informatica e lingue straniere) ha una ricaduta diretta sugli apprendimenti delle medesime discipline. Conseguentemente la relativa valutazione è già compresa nella valutazione stessa di quella discipline.
Invece, le attività particolari svolte (nel caso segnalato, teatro, laboratori artistici espressivi) non possono trovare appropriata valutazione all’interno delle ordinarie discipline di studio e devono, pertanto, essere valutate a parte negli appositi spazi previsti per gli insegnamenti/attività opzionali facoltativi.