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Fondo Espero, quando si verifica l’adesione per “silenzio assenso”? I chiarimenti dei sindacati in un comunicato unitario

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Come abbiamo scritto, lo scorso 16 novembre 2023 è divenuta definitiva la nuova regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione al fondo pensione Espero e della relativa disciplina di recesso. A fare chiarezza, soprattutto sull’eventualità di una adesione basata sul silenzio-assenso, è un comunicato congiunto diffuso oggi, 26 novembre dai sindacati FLC CCGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS. Eccone il contenuto.

“L’adesione al Fondo Espero per ‘silenzio assenso’ è un’eventualità che si realizza solo ed esclusivamente qualora il dipendente, al quale all’atto dell’assunzione vengono illustrate le possibili scelte a sua disposizione (aderire o non aderire al Fondo Espero), lasci trascorrere senza dare alcuna risposta il periodo di nove mesi che avrà a disposizione, da quel momento, per maturare la propria decisione. Come stabilito dall’accordo firmato dai sindacati all’ARAN, il neoassunto deve ricevere formale comunicazione dall’Amministrazione sulle scelte possibili, ivi compresa quella di non rispondere nulla: la mancata risposta ha come conseguenza l’adesione per silenzio assenso. Lo stesso avverrà per tutto il personale assunto a partire dal 1° gennaio 2019, per il quale si seguirà sostanzialmente la stessa procedura, con la seguente tempistica:

  • formale comunicazione con l’indicazione delle possibili scelte, che l’Amministrazione è tenuta a inviare al dipendente entro i nove mesi successivi alla sottoscrizione dell’accordo all’ARAN;
  • nove mesi di tempo, a decorrere dall’avvenuta informazione, per decidere se aderire o meno al Fondo da parte degli interessati, quale che sia il tempo trascorso dall’assunzione in ruolo.
  • In entrambi i casi, è consentito esercitare il diritto di recesso nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione “silente”.

Ciò detto, è di tutta evidenza che la proposta di attivare ricorsi contro l’adesione per silenzio assenso è ai limiti del paradosso. Si deve infatti supporre che la lavoratrice o il lavoratore non intenzionato a aderire abbia lasciato trascorrere un considerevole lasso di tempo senza comunicare le proprie intenzioni all’Amministrazione, pur essendo stato informato espressamente di tutte le possibili opzioni e avvertito sulle conseguenze di una mancata risposta. Solo trascorso quel periodo, e non avendo dato alcuna risposta all’Amministrazione, si materializzerebbe l’atto da impugnare con un eventuale ricorso (iscrizione al Fondo Espero per silenzio assenso), eventualità che al momento, per ovvie ragioni, non sussiste. Siamo dunque di fronte a un caso che potremmo definire di “procurato allarme”, frutto di una scarsa conoscenza dei contenuti dell’Accordo, ma ancor più del riflesso pavloviano che scatta, per qualcuno, ogni qualvolta si percepisce l’odore di un contenzioso su cui lucrare qualche facile consenso, alimentando ad arte preoccupazioni e paure (che in questo caso non hanno proprio alcun fondamento). È poi inqualificabile che lo si faccia ricorrendo a vere e proprie falsità, come quella dei paventati 1.000 euro di arretrati, calcolati non si sa come, laddove l’accordo stabilisce senza ombra di dubbio che i versamenti al fondo partono dal mese successivo a quello in cui avviene l’iscrizione a Espero. Nulla riescono a dire, i promotori di questo fantomatico ricorso, sul tema che realmente interessa lavoratrici e lavoratori, quello dell’opportunità e della convenienza, per tutti e per ciascuno, di avere strumenti efficaci e di maggior tutela sul piano pensionistico, alla luce della sostenibilità che in prospettiva si può ipotizzare per le prestazioni erogate dal sistema previdenziale pubblico, vista l’incidenza di fattori che sarebbe insensato e autolesionistico ignorare. Ne hanno tenuto conto responsabilmente le organizzazioni sindacali promotrici del Fondo Espero, cercando di rispondere in modo efficace e concreto alla prospettiva di un diminuito rendimento dei trattamenti di pensione. Al quale sarà molto difficile porre rimedio con un ricorso. Chi fa davvero e seriamente sindacato, lo sa”.

Contenuto dell’accordo

Il testo dell’accordo, nell’accogliere il principio del settore privato nel settore del pubblico impiego, stabilisce l’obbligo di scegliere se aderire o no ai fondi contrattuali di previdenza complementare, demandando alle parti istitutive la regolamentazione delle modalità di adesione e di recesso.

Interessati

La regolamentazione definita nel presente accordo si applica al personale che sia stato assunto dopo alla data del 1° gennaio 2019 e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.

È escluso il personale transitato da un’amministrazione a un’altra o tra istituzioni scolastiche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea e il personale che continua a essere in regime di TFS.

Il Ministero dell’istruzione per il settore scuola e le singole istituzioni statali e non per i dipendenti del settore “Afam” dovranno, al momento dell’assunzione, fornire informativa sui contenuti dell’accordo, comprensiva di informazioni generali sulla previdenza complementare e specifiche sul Fondo Espero.