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Formazione iniziale dei docenti, ma anche reclutamento?

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Si tratta della terza bozza. Una prima bozza era stata presentata nel mese di luglio 2004, la seconda era stata discussa con i sindacati il 1° febbraio di quest’anno. L’approvazione definitiva dovrà avvenire entro ottobre 2005 da parte dei due rami del Parlamento. In quella sede il testo del decreto dovrà pervenire corredato dei previsti pareri della Conferenza unificata Stato Regioni e delle Commissioni Istruzione di Camera e Senato.
I tempi disponibili sono relativamente brevi anche perché il testo non sembra avere molti consensi e quindi servono tempi relativamente lunghi per raggiungere quelle mediazioni necessarie per schierare almeno l’intera maggioranza governativa a sostegno del decreto proposto.
Un primo motivo di dissenso lo ha comunicato la Cisl, secondo la quale il decreto è viziato da un abuso di delega in quanto l’articolo 5 della legge 53 prevedeva la delega solo per regolamentare la formazione iniziale dei docenti e non anche il reclutamento.
Un secondo motivo di dissenso riguarda la presenza all’interno del decreto dello spinoso problema del reclutamento. Su tale problematica le posizioni di forze politiche e parti sociali sono molto articolate e a volte contrapposte. Neppure la stessa maggioranza si ritrova nelle stesse soluzioni del Ministro. Alla Camera dei Deputati è infatti in discussione il disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti che prevede l’assunzione del personale per chiamata diretta. “… i docenti siano  assunti  con contratto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali per soli titoli,  indette  dalle  singole  istituzioni  scolastiche…ed espletate  da  un’apposita  commissione  giudicatrice  presieduta  dal dirigente dell’istituzione, che provvede alla nomina dei vincitori del concorso”.
L’attuale decreto invece prevede graduatorie regionali, “distinte per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione. organizzate per aree disciplinari”. Ad esse attinge l’ufficio scolastico regionale per assegnare alle scuole gli aspiranti, “nell’ordine delle graduatorie tenendo conto delle preferenze espresse a tal fine dagli aspiranti stessi, per lo svolgimento di un anno di applicazione all’insegnamento”.
Un terzo punto critico riguarda la scomparsa dell’attuale ruolo del supervisore del tirocinio delle SSIS. Il decreto proposto ripropone tale ruolo “esclusivamente nell’ambito dei corsi di laurea magistrale”, mentre per le lauree specialistiche della scuola secondaria “i docenti svolgono l’anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti”.
Per il resto il decreto conferma l’iter presente nelle precedenti versioni.
Secondo il Ministero attualmente sono ammessi ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria circa 6.600 studenti l’anno, e alle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria circa 11.500 studenti l’anno, per un totale di 18.100 studenti.
Per il futuro la previsione degli studenti da ammettere ai nuovi corsi va rapportata al 50% del turn-over, corrispondente a circa 18.000 unità l’anno, di cui il 50% attraverso le graduatorie permanenti. Pertanto il numero dei futuri aspiranti docenti da ammettere alla frequenza dei corsi di formazione iniziale dovrebbe attestarsi a circa 9.000 unità l’anno.

Le attuali strutture SSIS verranno trasformate in Centri di Ateneo e Interateneo, con compiti di organizzazione e monitoraggio delle attività di tutorato, di organizzazione dei laboratori professionali e dei tirocini, di raccordo con uffici e enti, di organizzazione delle prove di accesso.

Le Commissioni per le prove di accesso ai corsi e per l’esame finale di abilitazione sono composte da docenti universitari e docenti della scuola secondaria che ospita il tirocinio.
Il reclutamento avviene attraverso la rilevazione triennale del fabbisogno delle scuole statali. Tale rilevazione tiene conto di stime previsionali degli alunni e della disponibilità e ripartizione regionale dei posti, maggiorati del 10%, tra le varie Università, selezione di accesso ai corsi, esame di stato abilitante finale, ammissione ad un anno di applicazione, valutazione del servizio svolto da parte del Comitato di valutazione della scuola e stipula del contratto a tempo indeterminato.
Le stesse procedure valgono anche per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, presso le quali già si svolgono corsi finalizzati al conseguimento dell’ abilitazione all’insegnamento.