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Formazione sull’inclusione: il Ministero non parla più di obbligo e dice che i docenti saranno “invitati” a partecipare

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Con una nota datata 6 settembre e indirizzata agli Uffici regionali e alle scuole polo per la formazione, il Ministero ha deciso di dare avvio alle attività formative rivolte ai docenti che operano nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità.
Come è noto sul problema è in atto da mesi una sorta di braccio di ferro fra Ministero e sindacati legato al tema della obbligatorietà o meno dei corsi.
La legge che prevede questo genere di attività formativa (la n. 178 del 2020) parla di obbligo, mentre i sindacati – con toni diversi – continuano a sostenere che se l’attività è obbligatoria allora deve stare all’interno dell’orario di servizio oppure deve essere in qualche misura remunerata.

Ma chi si aspettava che le note applicative del Ministero chiarissero questo punto rimarrà non poco deluso.
Il testo della circolare del 6 settembre rischia infatti di creare ulteriore confusione:  “Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022 – si legge nel documento – sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188”.
L’obbligo previsto dalla legge sembra ridursi insomma ad un “invito” che – come dice la parola stessa – prevede anche la possibilità di essere declinato.
Per il momento non è ancora chiaro il motivo per cui il Ministero non abbia scritto che “i docenti sono tenuti a partecipare” e abbia invece preferito una formula non solo più morbida ma forse persino contraria al testo o quantomeno allo spirito della legge.

Per intanto la circolare fornisce un elenco preciso dei temi che dovranno essere affrontati nei corsi che si concluderanno con un test finale che dovrà accertare le competenze conseguite.

L’impegno orario complessivo per i corsisti sarà di 25 ore, di cui 8 di attività laboratoriale che potranno essere svolte “in autonomia, partecipando a webinar, convegni, seminari proposti dal territorio scolastico viciniore ovvero dall’istituzione scolastica sede di servizio ovvero dalla scuola-polo per la formazione, Università, Istituti di ricerca o dall’Amministrazione da lui scelti, attinenti alle tematiche del corso e certificabili (sia su piattaforma e-learning che in presenza)”.

“Rientrano in queste ore – chiarisce ancora la nota del Ministero – anche le attività svolte in orario di servizio, durante la programmazione didattica nelle scuole primarie, o con l’accompagnamento di insegnanti di sostegno. Fino a 2 ore possono essere conteggiate per la formazione sui nuovi modelli di PEI, sempre da svolgere durante la programmazione e in collaborazione con i docenti di sostegno”.