Home Personale GaE per i diplomati magistrale? Il tribunale di Tivoli apre le porte

GaE per i diplomati magistrale? Il tribunale di Tivoli apre le porte

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Ancora una sentenza favorevole all’inserimento nelle GaE di docenti in possesso di diploma magistrale abilitante: stavolta dal tribunale di Tivoli, alle porte di Roma.

Con ordinanza depositata il 29 ottobre, il giudice del lavoro di Tivol, la dottoressa Roberta Mariscotti, ha accolto la domanda d’urgenza formulata in corso di giudizio da un gruppo di docenti con quelle caratteristiche che rivendicavano il loro diritto di accedere alle graduatorie ad esaurimento.

Il ricorso, patrocinato dal legale Dino Caudullo ed originariamente proposto da una sola docente, cui si sono accodati altri aspiranti mediante un atto di intervento volontario in giudizio, è stato ritenuto fondato dal tribunale di Tivoli.

I giudici , affermata la giurisdizione del giudice ordinario in materia (sulla base della giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la giurisdizione in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola spetta al giudice ordinario in quanto vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi – v. da ultimo SS.UU. 16756/14 ; conf: SS.UU. nn. 27991/2013, 18479/2010, 17466/2009 e 3399/08), hanno infatti rilevato che la L. 296/2006 non può essere di ostacolo all’inserimento in GaE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, in quanto il divieto di nuovi inserimenti posto da quest’ultima legge è solo quello basato su titoli abilitanti successivi e non già preesistenti.

 

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Il giudice del lavoro di Tivoli ha altresì precisato che “la mancata proposizione della domanda di inserimento e dell’azione giudiziaria (inevitabile atteso l’allora pacifica esclusione dei diplomi magistrali) è un elemento insufficiente per ravvisare la tardività della domanda per duplice ragione. Innanzitutto, la volontà abdicativa al diritto non può desumersi dalla mera inerzia ma da elementi univoci, chiari e convergenti comprovanti, in modo certo od altamente probabile, la rinuncia ed il disinteresse della parte”.

“Oltre a ciò, la condotta omissiva della parte (circa la proposizione della domanda) non può ritenersi imputabile a titolo di colpa essendo stata indotta, a ben vedere, dall’allora sbarramento opposto ai possessori di diploma magistrale. Al riguardo è bene ribadire il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la proposizione di un’azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo (v. ad esempio Cass. 13 gennaio 2014 n. 470)”, ha concluso il giudice.

 

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