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Gps 2022. Cspi: non è corretto che gli aspiranti docenti producano domanda prima di conoscere le sedi disponibili

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Mentre si attende, a brevissimo (forse già questa settimana), che arrivi in Gazzetta Ufficiale la nuova Ordinanza Ministeriale (OM) che aprirà l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2022-2024, in applicazione del decreto legge 4/2022, non poche sono le preoccupazioni nate dall’incontro tra i sindacati e il Ministero in relazione allo schema di ordinanza.

Quali sedi richiedere?

Un questione calda su cui il Cspi pone l’accento, in particolare, è quella relativa alla scelta delle sedi. Si dà il caso, infatti, che la procedura prevista dal presente provvedimento contempli che gli aspiranti producano domanda per l’assegnazione della supplenza senza conoscere preventivamente tutte le sedi disponibili, spesso implementate in fasi successive ai primi turni di nomina. Nel caso in cui al proprio turno siano disponibili sedi non espresse, si è considerati rinunciatari per tali sedi, incorrendo nelle relative sanzioni e perdendo la possibilità di partecipare ai turni successivi.

Pertanto, il CSPI propone specifiche modifiche dell’articolato finalizzate a contemperare le esigenze dell’Amministrazione con il diritto al lavoro, che non può essere messo in discussione da procedure informatiche al momento poco flessibili, si legge nel parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PARERE CSPI

Ricordiamo infatti che costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, ci spiega il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, “qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.