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Green pass e controlli, in quale caso la multa dei 400 euro può essere ridotta

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Come ha anticipato il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, il dossier che accompagna la discussione alla Camera del decreto legge 111, cosiddetto decreto Green pass, in vista della conversione in legge, chiarisce alcuni punti oscuri del DL.

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In particolar modo, il decreto dispone che fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza. Ulteriore sanzione, la ammenda dei 400 euro.

Il dossier chiarisce i termini del controllo del green pass e la questione relativa alle ammende.

Quali sanzioni?

In tema di sanzione, ecco la precisazione del dossier: è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (art. 202, co. 1, 2 e 2.1 del d.lgs. 285/1992). L’illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (€ 280) entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale (€ 400) entro 60 giorni dalla contestazione.

Spiega il nostro vice direttore: “L’ammenda va da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1.000. Il dossier ricorda che, come avviene già per le multe previste dal Codice della Strada, ove l’ammenda venga pagata entro 5 giorni, il multato ha diritto ad una riduzione del 30%. Nel concreto, quindi, l’importo della multa scende a 280 euro“.

Sanzione aggravata

Ma è anche vero – si legge nel dossier – che, a norma dell’art. 4, co. 5, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020), un eventuale illecito amministrativo reiterato comporterà la possibilità di raddoppio della sanzione, da € 800 a € 2.000.

A chi spetta il controllo?

In tema di controllo del Green pass, a chi spetta? Si legge sul dossier: la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.

Tutti precisazioni che potrebbero essere messe ancora in discussione in sede di dibattito parlamentare, dato che i Dirigenti scolastici potrebbero volere essere sollevati da questo spiacevole adempimento.