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Green pass, non è necessario per gli studenti dei licei sportivi per accedere agli impianti esterni alla scuola

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Gli studenti dei Licei ad indirizzo sportivo devono esibire la certificazione verde per accedere agli impianti messi a disposizione dell’Istituto scolastico tramite convenzione?

A questa domanda ha risposto l’USR per il Veneto, con FAQ del 27 ottobre.

In sostanza l’Ufficio scolastico chiarisce che sulla base delle convenzioni stipulate, gli impianti sportivi messi a disposizione della singola scuola si configurerano come strutture scolastiche e le attività sportive praticate dagli studenti interessati si profilerebbero come attività didattiche a tutti gli effetti. E per tale ragione il Green pass per gli studenti non è obbligatorio, mentre lo è per i docenti accompagnatori.

Sull’argomento, a dire il vero, era già intervenuto il Dipartimento per lo Sport, chiarendo che le palestre e le piscine esterne agli istituti scolastici possono essere utilizzate dagli studenti in orario curriculare, nelle zone ove sia generalmente consentito l’accesso a dette strutture.

Nei casi in cui sia stipulato un regolare contratto tra istituto scolastico e piscina/palestra, quest’ultima può essere considerata come estensione dei locali scolastici e l’attività svolta al suo interno facente parte delle normali ore curriculari.

Pertanto, l’accesso agli studenti sarà consentito alle stesse condizioni previste dalla normativa per l’accesso al plesso scolastico, ovvero senza Certificazione verde COVID-19.

La risposta dell’USR Veneto

Il DPR 52 del 5 marzo 2013, pur prevedendo (art.1, c.3) che le istituzioni scolastiche richiedenti l’attivazione della sezione ad indirizzo sportivo dispongano di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati, all’art.4, c.1 stabilisce che “al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati”.

In particolare:

a) nell’ambito del sistema delle scuole statali, i competenti USR stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il MIUR e il Ministro con delega allo sport e concordate con il CONI e il CIP;

b) nell’ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti;

c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie in cui siano attivate sezioni ad indirizzo sportivo, singolarmente o in rete, possono stipulare convenzioni con università, province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva.

Il fine prioritario della convenzione è favorire la diffusione della pratica sportiva come strumento educativo che incide sulla qualità dell’offerta formativa territoriale, disciplinando una collaborazione mirata a realizzare interventi che favoriscano lo sviluppo del percorso scolastico dei licei in oggetto. Le Parti, all’interno della convenzione, si impegnano a supportare la progettualità scolastica, anche attraverso la messa a disposizione di impianti sportivi, mediante forme di associazionismo sportivo, contribuendo alla costruzione di attività didattiche che valorizzino competenze e attitudini degli studenti coinvolti.

Ciò premesso, se da una parte il DL 105 del 23 luglio 2021, all’art. 3, c. 1 consente, in zona bianca, ai soli soggetti muniti di certificazione verde l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6 (del DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla L.87/2021), limitatamente alle attività al chiuso, dall’altra l’art. 1, c. 6 della L. 24 settembre 2021 n. 133 esclude dall’esibizione della certificazione verde gli studenti che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche.

Alla luce delle convenzioni stipulate, gli impianti sportivi messi a disposizione della singola scuola si configurerebbero come strutture scolastiche (in quanto pertinenze dell’Istituto) e le attività sportive praticate dagli studenti interessati si profilerebbero come attività didattiche a tutti gli effetti. Tali considerazioni presuppongono, ai sensi della L.133/2021, la mancata esibizione della certificazione verde da parte degli studenti ma non del/i docente/i accompagnatore/i.

Per una maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali, si suggerisce di inserire tale precisazione anche all’interno della singola convenzione e di definire, con specifico articolo, le misure condivise riduttive del rischio di contagio (tra cui il rispetto dei Protocolli igienico-sanitari adottati dalla struttura ospitante e predisposti dalle singole Federazioni).

Nell’ambito di una accurata valutazione del rischio, che il Dirigente Scolastico e il gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva possono realizzare in modo congiunto, sarà valutata la possibilità di uso contemporaneo, da parte della/e classe/i e degli ospiti esterni, degli impianti (previa separazione delle aree adibite alle attività, delle attrezzature e dei percorsi e nel rispetto del distanziamento minimo normativo) oppure di uso esclusivo dell’impianto sportivo da parte della/e classe/i in particolari fasce orarie.