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Il Durc non è autocertificabile

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La precisazione è contenuta nella nota del 16/01/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che interviene a chiarire il contenuto dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 introdotto di recente dalla legge 183/2011. Tale ultima disposizione stabilisce infatti che “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.

 
L’art. 44 bis, in sostanza, interviene sulle modalità di acquisizione e gestione del Durc, senza andare ad intaccare il principio secondo il quale le valutazioni per il rilascio dello stesso vanno effettuate da un organismo tecnico (Istituti previdenziali o Casse edili) e non possono dunque essere regolamentate attraverso un’autocertificazione, che attiene invece a “stati, qualità personali e fatti” riferiti alla persona.
Il Durc, infatti, non si riferisce a fatti, status e qualità personali, ma è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria e come tale può essere emessa solo dagli Istituti previdenziali interessati.
Per le P.A. è quindi possibile acquisire un Durc (non un’autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa amministrazione pubblica, con modalità analoghe a quelle previste per la verifica delle autocertificazioni.