Immissioni in ruolo 2021/22: Come funzionano le percentuali? Le nostre faq

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In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema delle immissioni in ruolo 2021/2022.

Ecco i temi trattati:

DOMANDA n. 1

Sono nelle graduatorie di merito concorso straordinario 2018 scuola primaria e non ho la specializzazione lingua inglese, concorrerò solo per i posti comuni?

RISPOSTA

No, parteciperai anche per i posti di lingua. Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all’atto della individuazione i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Questo deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s.2021/2022

DOMANDA n. 2

Nella mia regione, per la mia classe di concorso sono esaurite le graduatorie dei concorsi 2016 e 2018 e anche le GAE sono esaurite, ci sono aspiranti solo dal concorso straordinario 2020 e dalle GPS. Come funzionano le percentuali per il ruolo?

RISPOSTA

Stando così le cose il 100% dei posti disponibili per il ruolo saranno distribuiti al 50% al concorso straordinario 2020 e l’altro 50% allo STEM (nel caso si tratti di disciplina STEM altrimenti al 100% allo straordinario 2020). Gli eventuali posti residuati, per l’esaurimento del concorso straordinario, potranno essere assegnati alle GPS.

DOMANDA n. 3

Il docente neoassunto a partire dall’1 settembre 2021 potrà mettersi in aspettativa e rimandare l’anno di prova?

RISPOSTA

Il docente che non è in grado di svolgere il periodo di prova o di formazione per motivazioni quali maternità, aspettativa, congedo o malattia o altri motivi giustificati, può rinviarlo agli anni successivi, senza limiti temporali.