Home Personale Incarichi triennali e sostituzione DSGA, gli Ambiti Territoriali non possono delegare al...

Incarichi triennali e sostituzione DSGA, gli Ambiti Territoriali non possono delegare al DS l’individuazione del personale

CONDIVIDI

Breaking News

April 05, 2025

  • Dialetto siciliano, non solo Mizzica: lingua del popolo da tutelare a scuola, 500mila euro dalla Regione per riscoprire un patrimonio culturale dalle radici antiche 
  • Anno di prova, docente non vaccinata sospesa fa formazione in autonomia ma la scuola “fa ostruzionismo”: la risarcirà 
  • Indicazioni nazionali, Valditara: si parte il 1° settembre 2026 con programmi e libri di testo aggiornati, poi ogni scuola farà il suo curricolo d’istituto 
  • Calo delle nascite, con 1,18 figli per donna nel 2024 fecondità al minimo storico: report ISTAT 

Resta, in ogni caso, impregiudicata in capo all’Ufficio di Ambito Territoriale e non demandabile ad altri soggetti la potestà di individuazione del personale al quale è conferito l’incarico di D.S.G.A. ai sensi dell’art. 55, comma 5, del C.C.N.L. 2019 – 2021 del 18.01.2024.

Il chiarimento è contenuto nella nota 131650 del 29 agosto 2024, con la quale viene ribadito che non esiste alcuna discrezionalità da parte dell’Ambito territoriale, e neppure del Dirigente scolastico delegato, al conferimento dell’incarico. Il che significa – come ribadito dalla FLC CGIL – che non esiste alcuna valutazione, da parte del DS delegato, del lavoro svolto dal DSGA.

L’unica delega possibile è la delega di firma. Il MIM infatti precisa che è facoltà dell’Ambito Territoriale, “per ragioni di opportunità e di semplificazione organizzativa, conferire ai dirigenti scolastici una mera delega di firma, fenomeno di sostituzione materiale che non attribuisce in capo al delegato alcun margine di discrezionalità operativa“.

LA NOTA