Resta, in ogni caso, impregiudicata in capo all’Ufficio di Ambito Territoriale e non demandabile ad altri soggetti la potestà di individuazione del personale al quale è conferito l’incarico di D.S.G.A. ai sensi dell’art. 55, comma 5, del C.C.N.L. 2019 – 2021 del 18.01.2024.
Il chiarimento è contenuto nella nota 131650 del 29 agosto 2024, con la quale viene ribadito che non esiste alcuna discrezionalità da parte dell’Ambito territoriale, e neppure del Dirigente scolastico delegato, al conferimento dell’incarico. Il che significa – come ribadito dalla FLC CGIL – che non esiste alcuna valutazione, da parte del DS delegato, del lavoro svolto dal DSGA.
L’unica delega possibile è la delega di firma. Il MIM infatti precisa che è facoltà dell’Ambito Territoriale, “per ragioni di opportunità e di semplificazione organizzativa, conferire ai dirigenti scolastici una mera delega di firma, fenomeno di sostituzione materiale che non attribuisce in capo al delegato alcun margine di discrezionalità operativa“.
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