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Inidoneità al servizio, esiti della verifica: inidoneità permanente o temporanea, relativa o assoluta

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La procedura di verifica per l’accertamento dell’idoneità al servizio può essere attivata:

  • a richiesta del dipendente;
  • d’ufficio, da parte del datore di lavoro.

La procedura è stata già illustrata in questa notizia.

In attesa di effettuare la visita richiesta presso la Commissione medica di verifica, il dirigente che ravvisi la sussistenza di un pericolo concreto per la sicurezza o l’incolumità del dipendente, oltre che dell’utenza e degli altri membri della comunità educante, dispone con provvedimento motivato la sospensione cautelare del dipendente dal servizio a scuola (vai alla notizia).

I diversi titpi di giudizio

Una volta effettuata la visita, si possono avere esiti differenti, che possono tradursi essenzialmente in giudizi di:

  1. idoneità;
  2. permanente inidoneità, assoluta o relativa;
  3. inidoneità temporanea, assoluta o relativa.

Le ripercussioni sul rapporto di lavoro

In proposito, è bene chiarire che solo nel caso in cui le condizioni di salute del dipendente, dal punto di vista psichico o fisico, conducano ad un giudizio di inidoneità permanente di tipo assoluto, l’amministrazione, nella persona del dirigente, previa comunicazione all’interessato, risolve il rapporto di lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità sostitutiva del preavviso.

Diversamente, qualora l’inidoneità psicofisica del dipendente accertata all’esito della visita risulti relativa, il dirigente sarà tenuto a porre in atto ogni tentativo di recupero dell’interessato al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale.

L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo avviene secondo i criteri di cui al CCNI del 2008, solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio medico, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia (malattia d’ufficio). Il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola. A tal fine sottoscrive un nuovo e specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ad una recente circolare dell’USR Piemonte.

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