Home Mobilità Insegnanti di religione cattolica. Mobilità anno scolastico 2022/2023

Insegnanti di religione cattolica. Mobilità anno scolastico 2022/2023

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L’O.M. n° 46 del 23 gennaio 2022 disciplina la mobilità per i docenti di religione cattolica secondo quanto stabilito all’art. 27 del CCNI per il triennio 2022/2025.

Condizioni per chiedere la mobilità

L’ordinanza, nel chiarire che il docente di religione non ha titolarità su istituzione scolastica, ma è utilizzato nelle singole sedi scolastiche, afferma che per fare la domanda di mobilità il docente deve avere il riconoscimento d’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e che quest’ultimo abbia raggiunto un’intesa, sull’utilizzazione del docente, con la direzione regionale.

Termini mobilità

Le domande di mobilità possono essere presentate dal personale interessato dal 21 marzo 2022 al 15 aprile 2022; la pubblicazione di tutti i movimenti, sarà effettuata il 30 maggio 2022 fermo restante che l’eventuale revoca della domanda può essere effettuata entro il 20 maggio 2022.

Mobilità nell’ambito della regione

Possono presentare domanda di mobilità territoriale, i docenti di ruolo da una diocesi a un’altra nella stessa regione di titolarità, a condizione di aver maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo comprensivo dell’anno scolastico 2021/2022.

Mobilità tra regioni diverse

Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti che, con l’anno scolastico 2021/2022, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Mobilità professionale

La mobilità professionale può essere richiesta per il passaggio dalla scuola dell’infanzia e primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado e viceversa.

Requisiti per la mobilità professionale

Possono chiedere la mobilità professionale soltanto dagli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver superato l’anno di prova,
  • essere in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto;
  • avere l’idoneità ecclesiastica per l’ordine e grado di scuola richiesto.