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Ipotesi integrazione art.5 mobilità per i docenti inidonei

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Si tratta di quel personale che avvalendosi dell’art.113 dei decreti delegati del 1974, sono stati riconosciuti inidonei permanentemente a svolgere attività didattica, ma idonei ad essere assegnati ad altri compiti. 
Si è giunti ad un accordo tra MIUR e sindacati che andrebbe ad integrare l’art.5 del CCNI sulla mobilità 2012-2013 , al fine di attribuire la sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico (ex lege 111/2011), a tutti i docenti inidonei. 
La preoccupazione di questi docenti, che per gravi motivi di salute sono stati distaccati a svolgere altri compiti, è comprensibile, visto l’incertezza del loro futuro lavorativo. 
E’ importante evidenziare che molti inidonei, nell’incertezza normativa e contrattuale, non hanno presentato alcuna mobilità professionale e si trovano in un limbo da cui attendono di uscire con provvedimenti chiari e definitivi. Di seguito pubblichiamo l’ipotesi del CCNI firmata dalle parti.

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE DICHIARATO PERMANENTEMENTE INIDONEO, PER MOTIVI DI SALUTE, ALL’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DOCENTE, MA IDONEO AD ALTRI COMPITI AL FINE DELLA ATTRIBUZIONE DELLA SEDE DI TITOLARITA’ NEI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E DI ASSISTENTE TECNICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) DEL COMPARTO SCUOLA PER L’A.S. 2012/2013, SOTTOSCRITTA NELL’ANNO 2012 IL GIORNO 12 DEL MESE DI APRILE, IN ROMA, PRESSO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN SEDE DI NEGOZIAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO MINISTERIALE
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con decreto ministeriale 18 dicembre 2007, n. 112
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007
PREMESSO:
– che con il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art.10);
– che con il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 29 febbraio 2012 è stata disciplinata la mobilità per il personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013;
– che all’articolo 1, punto 4, è stata contemplata la riapertura del confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A., in attuazione dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
LE PARTI CONCORDANO
la seguente ipotesi di integrazione all’articolo 5 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per l’anno scolastico 2012-2013 sottoscritto il 29 febbraio 2012:
articolo 5
(…omissis…)
5. L’assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta.
7. Al fine dell’attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all’allegato “E” del ccni sottoscritto il 29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in preambolo.
8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l’attuazione di quanto prescritto ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo.
Roma, 12 aprile 2012
Per l’Amministrazione: Per le Organizzazioni Sindacali:  
f.to Chiappetta 
f.to -C.G.I.L
f.to -C.I.S.L.Scuola
f.to -U.I.L.Scuola
f.to -S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.
f.to -GILDA–UNAMS