Home Personale La sorveglianza sanitaria causata dal Covid 19 è intesa come “straordinaria”

La sorveglianza sanitaria causata dal Covid 19 è intesa come “straordinaria”

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Sono numerosi gli insegnanti che ritenuti “ lavoratori fragili “ stanno svolgendo l’esame di Stato da remoto.

Questa situazione è stata resa possibile dal DL n. 34 del 19/05/2020 nell’art. 83 stabilisce che “in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”

Quindi la sorveglianza sanitaria prevista per prevenire il contagio da Coronavirus è intesa come “straordinaria” (quindi non ordinaria).

Tale sorveglianza sanitaria svolta in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, deve essere considerata transitoria (fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale) e quindi non assimilabile a quella prevista dal D.Lgs 81/08, anche se opportunamente e naturalmente effettuata dal medico competente già nominato.

Anche i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal Decreto sopra citato, per effettuare tale sorveglianza sanitaria eccezionale hanno la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, oppure richiederla ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale in assunzione.

La previsione che possa essere effettuata anche da medici competenti temporaneamente individuati e la previsione che in caso di affidamento ad INAIL “non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” conferma la diversità di questa sorveglianza sanitaria rispetto a quella ordinaria.

Il problema dei “lavoratori fragili“ si ripresenterà con l’inizio del nuovo anno scolastico a settembre, quando ancora non sarà disponibile il vaccino anti Covid.

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