Home I lettori ci scrivono Maturità 2020, anacronismi operativi?

Maturità 2020, anacronismi operativi?

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L’Ordinanza n. 10 del Ministero dell’Istruzione del 16 maggio 2020 per il colloquio d’esame di quest’anno scolastico prevede la “discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta… La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno”.

Questa indicazione cronologica ante quem ha incoraggiato molti docenti a comunicare quanto prima l’argomento ai propri studenti. Altri avranno invece preferito temporeggiare fino al termine di maggio, ma ben pochi si saranno ridotti davvero all’ultimo giorno disponibile, tra domenica 31 maggio e la festività del 2 giugno.

Intanto il 28 maggio è uscita la Nota 8464 del Ministero dell’istruzione recante chiarimenti sull’Ordinanza: “Riguardo all’elaborato… si precisa che l’argomento è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo… L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di classe”.

Sorge a questo punto spontaneo qualche dubbio (e mentre scrivo mi accorgo che su questa stessa rubrica un altro lettore mi ha preceduto coi suoi). Perché mai in un liceo classico il docente di matematica dovrebbe discutere le indicazioni del collega di latino? Perché mai in uno scientifico il docente di latino dovrebbe discutere le indicazioni del collega di matematica? E, se non c’è spazio per nessun confronto, perché mai deve riunirsi il consiglio di classe? Se gli argomenti fossero già stati assegnati tra il 16 e il 28 maggio, vanno comunque deliberati retroattivamente dal consiglio di classe? A seguito della Nota vanno convocati appositi consigli di classe, anche se (nel rispetto di almeno cinque giorni di congruo preavviso) potranno riunirsi al più presto il 3 giugno, sebbene per deliberare un atto svoltosi al più tardi il 1° giugno? Se invece la deliberazione verrà fatta figurare nei verbali di consigli di classe pregressi, potrà anche risultare (falsamente) avvenuta in data precedente alla Nota ministeriale in questione?

Il verbale “è ricompreso” nel Documento del 30 (ex 15) maggio nonostante che gli argomenti ivi elencati avrebbero potuto essere assegnati ancora il giorno successivo, il 1°  giugno, e anche se la relativa riunione fosse successiva a tale data? In ogni caso, il Presidente di commissione, nel leggere tale verbale, dovrà fare lo gnorri? Oppure non sarà affatto necessario, giacché ogni contorsione burocratica nella nostra scuola è non solo lecita ma doverosa purché continuino a trionfare l’assemblearismo e il formalismo?

 

Andrea Atzeni