La normativa è contenuta nell’art. 3 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, che reca norme riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole.
Scorrendo il contenuto dell’art. 3 ci si rende conto come i due primi commi hanno carattere di sanatoria per le disposizioni varate negli anni 1996 e 1997 che hanno investito il Ministero degli Interni quale destinatario della copertura dei fondi necessari ai Comuni per fornire i pasti gratuiti al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti. Viene così definitivamente acclarato il diritto alla corresponsione dei pasti al personale docente impegnato durante il servizio mensa.
Per quanto riguarda il reperimento delle somme per il 1998, si dovrà provvedere con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva del comparto scuola. Cioè si è inteso far ricomprendere l’onere dei pasti nella spesa del settore Pubblica istruzione. A tal fine si è provveduto ad incrementare tali disponibilità per l’importo di 90 miliardi annui per il triennio 1998/2000 del bilancio pluriennale dello Stato.
Non vengono definite le modalità di erogazione dei fondi. In quanto non appare chiaro se l’onere resterà a carico dei Comuni, e bisognerà vedere come far arrivare i fondi, ovvero sarà assegnato alle singole istituzioni scolastiche.
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