Ai sensi dell’art. 5 della Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, riguardante la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2021/22, non è ammessa la rinuncia, a domanda, al trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati.
Sono necessarie inoltre altre due condizioni: il posto di provenienza deve essere rimasto vacante e la rinuncia non deve incidere negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.
Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve essere concluso con un provvedimento espresso.
Quanto sopra vale anche per le domande di passaggio di ruolo.
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