Home Sicurezza ed edilizia scolastica Nelle scuole si deve provvedere a un’adeguata informazione sulla sicurezza

Nelle scuole si deve provvedere a un’adeguata informazione sulla sicurezza

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Il D.Lgs. n. 81/08 sancisce l’obbligo (artt. 36 e 37) per il datore di lavoro ( in una scuola il Dirigente scolastico ) di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza di una scuola, e riceva un’informazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute. Tale informazione riguarda :

  • i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

  • le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

  • i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente

  • rischi specifici cui e’ esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia

  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

  • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate