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Nelle segreterie scolastiche le co.co.co. non sono vietate

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Allo stato attuale, la normativa vigente non impedisce la stipula, nel mese di settembre, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale da destinare alle attività di supporto alle segreterie scolastiche per il  funzionamento didattico – amministrativo.

A chiarirlo è il Miur con la nota prot. n. 16847 del 30 agosto 2017, con la quale ha fornito precisazioni in merito al conferimento di incarichi di “CO.CO.CO.” nelle segreterie scolastiche per l’anno scolastico 2017/2018.

Il Ministero ha ricordato che l’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in vigore dal 22 giugno 2017, interviene sui rapporti di collaborazione e sul conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, modificando l’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, cl’articolo 5, comma 1, lettera a) introduce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione relativi a prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Secondo il Miur è però necessario tenere conto della successiva disposizione normativa contenuta nell’articolo 22, comma 8 del medesimo Decreto, relativamente alle “disposizioni di coordinamento e transitorie”, ove si statuisce che:“Il divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018”.

Quindi, allo stato attuale, i contratti di co.co.co. sono ammessi nelle segreterie scolastiche.