La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13193/2018, ha “stabilito la legittimità dei regolamenti comunali che in base a una sorta di “redditometro” escludono la tariffa scontata per la mensa scolastica se a chiedere lo sconto sono genitori che hanno una macchina di cilindrata superiore ai 2500 cavalli”.
Tutto è nato- si legge sulla Sole 24 Ore- dal ricorso di una donna che, vedendosi imporre dal Comune di Chieri il pagamento del servizio mensa per il figlio a pieno prezzo, si è rivolto al giudice, ignorando però che il nucleo familiare era «in possesso a titolo di proprietà o di utilizzo di un’autovettura di cilindrata superiore a 2500 cc», soglia indicata nel regolamento comunale approvato con una deliberazione. Secondo il regolamento dalla tariffa agevolata erano escluse le famiglie con veicoli di grossa cilindrata perché il possesso di una vettura del genere proverebbe la ricchezza del nucleo.
Ma non solo, per la Cassazione non conta neanche se l’auto di grossa cilindrata sia un vecchio modello”, stabilendo pure che non è «discriminatoria» la previsione del regolamento comunale «perché riferita al solo elemento della cilindrata del veicolo, senza tenere conto della vetustà dello stesso e della frequenza del suo uso.
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