Home Personale Obbligo vaccinale, non risolto il problema delle supplenze sul personale sospeso

Obbligo vaccinale, non risolto il problema delle supplenze sul personale sospeso

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I pareri espressi dal MI con nota del 17 dicembre 2021 affrontano esclusivamente due questioni: l’obbligo della vaccinazione anche per il personale assente (ad esempio per malattia) e lo spostamento ad altre mansioni per il personale esentato dall’obbligo vaccinale.

Nessun chiarimento invece è ancora giunto in merito al conferimento delle supplenze per la sostituzione del personale sospeso.

La nota MI del 7 dicembre scorso, riprendendo il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, prevede che per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provveda all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Scrive in proposito la FLC CGIL: “Purtroppo nemmeno la nota [del 17 dicembre ndr] riesce ad essere così reale da vanificare le tante criticità di applicazione di una disposizione sull’obbligo vaccinale che sta determinando innumerevoli problemi gestionali alle scuole e al suo personale. Restano infatti irrisolti problemi come quello relativo alla risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato al rientro dalla sospensione del titolare vaccinato, così come quello relativo alla sostituzione fin dal primo giorno del personale Ata sospeso, quello del trattamento riservato al personale supplente e tanti altri ancora“.

Già in precedenza, lo stesso sindacato ha ritenuto “estremamente grave l’errata indicazione relativa alla risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato al rientro dalla sospensione del titolare vaccinato“.

La FLC Cgil ha sottolineato infatti come la nota ignori quanto previsto dal CCNL e dal Codice civile in relazione alla rescissione anticipata dei contratti a termine, e inoltre contraddica la norma non abrogata dell’art. 9-ter, comma 2, della legge 76/2021 di conversione del dl 52/2021, che recita: “La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”.

Il Ministero dovrebbe a questo punto intervenire con un’ulteriore nota di chiarimento in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale sospeso.