Home Pensionamento e previdenza Pensioni scuola, domande on-line fino al 7 dicembre

Pensioni scuola, domande on-line fino al 7 dicembre [CIRCOLARE]

CONDIVIDI

Per andare in pensione dal 1° settembre 2021 il personale della scuola potrà presentare domanda esclusivamente on-line entro il 7 dicembre 2020. La scadenza per i Dirigenti scolastici resta invece fissata al 28 febbraio.

Tutte le indicazioni sono contenute nell’annuale circolare relativa alle cessazioni dal servizio e nei relativi allegati.

CIRCOLARE 36103 DEL 13 NOVEMBRE 2020

D.M. n. 159 del 12 NOVEMBRE 2020

Tabella riepilogativa requisiti 2021

La scadenza riguarda le domande di:

  • cessazione per dimissioni volontarie dal servizio
  • permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo
  • revoca delle istanze già presentate
  • coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021.

Come si presenta la domanda

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (opzione donna);
  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205)
  • Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda conterrà, esclusivamente:

  • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Trattenimento in servizio

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea sempre entro il termine del 7 dicembre 2020.

Accertamento del diritto a pensione

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, entro il termine ultimo del 24 maggio 2021.

Domanda di pensione all’INPS

Dopo l’accertamento del diritto, il personale interessato potrà inviare domanda di pensione direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.