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Permessi retribuiti per motivi personali, la ds dopo averli negati torna sui suoi passi e li concede annullando il precedente diniego

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Qualche settimana addietro avevamo scritto di una dirigente scolastica di un Istituto della provincia di Monza-Brianza che aveva negato ad un docente, con nota scritta, i permessi retribuiti per motivi personali. In buona sostanza la ds era assolutamente convinta che potesse negare al docente l’applicazione del CCNL scuola in riferimento all’art.15, comma 2, in cui si specifica il diritto dei docenti a fruire dei giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Dopo ill nostro articolo e l’intervento sindacale della Uil Scuola di Monza, la ds è tornata indietro sui suoi passi ed ha concesso al docente i giorni di permesso annullando il precedente diniego. Tale provvedimento va nella direzione di una corretta applicazione del CCNL scuola attualmente vigente. Per quanto riguarda il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021, per come riferito ai nostri microfoni dal Coordinatore Nazionale della Gilda Insegnanti, Rino di Meglio, è stato avanzato al tavolo dell’ARAN, la richiesta unitaria di estendere il diritto dei permessi retribuiti per motivi familiari e personali previsti all’art.15, comma 2 dell’attuale contratto, anche ai docenti precari con contratto a tempo determinato.

Normativa sui permessi retribuiti per motivi personali

C’è da specificare che la normativa di riferimento per quanto riguarda i permessi retribuiti è scritta nel Contratto collettivo nazionale della scuola. A tal riguardo l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-208, dispone, solo per i docenti di ruolo, il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie.

Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

È utile leggere con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.

Autocertificazione generica o dettagliata

Un altro dilemma sui giorni di permesso retribuiti per motivi familiari e personali, diritto riconosciuto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, è la modalità di compilazione dell’autocertificazione inserita nella comunicazione di fruizione del permesso. C’è chi, per motivi di privacy, autocertifica in modo generico la comunicazione del permesso con un semplice “motivi familiari” o “motivi personali”, da parte dell’Amministrazione ci sono dirigenti scolastici che pretendono un’autocertificazione dettagliata e specifica sulla motivazione addotta per la “concessione” del permesso. Partendo dal fatto che tali permessi non sono oggetto di visite fiscali o di qualsiasi altro tipo di controllo amministrativo, l’autocertificazione è solo un atto di procedura che vada ad avvalorare la necessità del permesso retribuito in riferimento ad una motivazione di carattere personale o familiare. Tale autocertificazione non ha il bisogno di essere dettagliata e specifica, ma deve spiegare solamente la natura dell’impegno familiare o del bisogno personale, senza entrare nei dettagli specifichi di luoghi, orari e atti da svolgere. Tanto per fare un esempio di motivazione: “Il docente deve accompagnare il figlio all’Università per adempiere a pratiche burocratiche” oppure “Il docente deve recarsi dal notaio per una pratica familiare”, non esiste il bisogno di citare dove si trovi l’Università e quali siano le pratiche burocratiche da espletare, così come non c’è bisogno di dare il nome del notaio e specificare la pratica notarile da fare. Altre motivazioni possono essere: ” il docente deve svolgere una visita specialistica”, non è necessario spiegare chi sia lo specialista o che tipo di visita si deve svolgere, si tratta di motivo personale che è tutelato da privacy.

Bisogna sapere che nei contratti della pubblica Amministrazione, l’autocertificazione è stata eliminata e non c’è bisogno di scriverla, probabilmente anche per la scuola, potrebbe accadere la stessa cosa.