Home Archivio storico 1998-2013 Generico Personale della scuola: riliquidazione dei trattamenti pensionistici

Personale della scuola: riliquidazione dei trattamenti pensionistici

CONDIVIDI

A tale proposito, l’Inpdap, con la nota operativa n. 65 del 18 dicembre 2009, ha comunicato che, per l’applicazione dei benefici economici del Ccnl, anche per quest’anno verrà utilizzato il software che consente la riliquidazione delle pensioni in modalità automatizzata, grazie al quale l’istituto provvederà non solo alla liquidazione, ma anche al pagamento dei trattamenti pensionistici in esame, ad esclusione di specifiche fattispecie che verranno trattate manualmente.

L’Inpdap ha anche reso noto che trasmetterà richiesta di rivalsa al Miur per la quota parte di interessi che l’Istituto ha corrisposto agli interessati in ragione del ritardo con il quale il Ministero stesso ha trasmesso le informazioni necessarie alla riliquidazione delle pensioni in esame secondo i termini di seguito specificati.
In particolare, saranno messe in pagamento con la rata di gennaio 2010 le pensioni interamente gestite dalla procedura automatizzata (riliquidazione e messa in pagamento).
Per le pensioni per le quali, invece, è prevista la sola riliquidazione automatizzata, l’Inpdap precisa che la data di trasmissione del file da parte del Miur all’Inpdap è il 27 novembre 2009, pertanto, fino a tale data, le quote di interessi e/o rivalutazione monetaria sono a carico del Miur e sono oggetto di rivalsa, mentre le quote per i periodi successivi sono a carico dell’istituto pensionistico.
Nei casi, infine, in cui non sia stato possibile gestire in modalità automatizzata la riliquidazione, le Sedi richiederanno la documentazione cartacea al Miur, se non già presente agli atti. Il termine iniziale dal quale saranno calcolati gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nell’ambito della procedura di corresponsione degli oneri risarcitori, decorrerà dal 7 marzo 2009 (31° giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del Ccnl), ad eccezione delle cessazioni per inabilità o morte intervenute successivamente alla data del 4 febbraio 2009 ed entro il 31 dicembre 2009, per le quali il dies a quo si computa dal 31° giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il termine finale è comunque riferito alla data in cui è effettuato il pagamento del capitale spettante.