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Responsabilità disciplinare: in quali casi il docente rischia la sospensione dal servizio?

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In quali casi il docente rischia la misura della sospensione dall’insegnamento? Innanzitutto precisiamo che per quanto riguarda la responsabilità disciplinare degli insegnanti bisogna fare riferimento principalmente al Testo Unico sull’Istruzione (D. Lgs 297/1994) che indica le eventuali sanzioni disciplinari a carico dei docenti; nonché al contratto, rispetto al quale, attendiamo novità imminenti, in vista della firma definitiva del Ccnl che allo stato attuale ha riguardato solo la parte economica del contratto ma ha lasciato fuori quella normativa.

Vediamo in quali casi il personale docente può essere sospeso dall’insegnamento o dall’ufficio, secondo quanto dispone il T.U. (all’articolo 492 e successivi):

Sospensione fino a un mese (articolo 494)

La sospensione fino a un mese è prevista a seguito di:

  • atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza che dovrebbero caratterizzare la funzione; nonché per gravi negligenze in servizio;
  • violazione del segreto d’ufficio;
  • omissione degli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Sospensione tra 1 e 6 mesi (articolo 495)

La sospensione che va da 1 un mese a 6 mesi è prevista a seguito di:

  • atti come quelli indicati all’articolo 494 ma di particolare gravità;
  • perseguimento di interessi personali;
  • violazione del proprio dovere al punto che si viene pregiudicato lo svolgimento regolare delle lezioni;
  • abuso di autorità.

Solo il dirigente scolastico può commettere abuso di autorità? No anche il docente talvolta. Un paio di mesi fa, ad esempio, abbiamo commentato il caso di una docente accusata di abuso di mezzi di correzione per avere fatto indossare a un alunno un paio di orecchie d’asino, disegnate da una compagna di classe, per essersi comportato male o per non avere raggiunto la sufficienza in qualche prova svolta.

Sospensione per 6 mesi (articolo 496)

La sospensione di 6 mesi e il successivo impiego in compiti diversi da quelli di insegnamento, una volta conclusi i 6 mesi, è prevista a seguito di una accertata incompatibilità del docente rispetto alle sue mansioni educative per atti non conformi ai propri doveri. Per giungere a un tale provvedimento l’insegnante deve avere compiuto atti di estrema gravità che integrano vere e proprie fattispecie di reato (punibili con pena detentiva non inferiore a 3 anni) per il quale eventualmente sia stata emessa sentenza di condanna confermata in grado di appello.

Destituzione dall’insegnamento (articolo 498)

Quando il docente viene destituito dall’insegnamento? Quando nel compiere atti non conformi al proprio dovere e di estrema gravità sia stata individuata l’attività dolosa dell’insegnante, mirata a procurare grave pregiudizio agli alunni, alla scuola, alle famiglie.

Alcuni esempi di questi comportamenti sono rappresentati dall’uso illecito o dalla distrazione di beni o di somme della scuola tenute in deposito; o per concorso o per tolleranza nei confronti di comportamenti analoghi da parte di altri soggetti che abbiano a loro volta distratto beni o denaro alla scuola; per gravi abusi di autorità e via dicendo.

Di recente, invece, abbiamo riferito di un caso di destituzione dall’insegnamento (condanna confermata dalla Corte di Cassazione) a ragione della relazione sentimentale instaurata da un insegnante con la propria alunna diciassettenne.

La semplice censura (articolo 492)

Infine la responsabilità disciplinare del docente riguarda anche casi meno gravi rispetto a quelli sopra elencati, tali che si ricorre a sanzioni inferiori, quali, ad esempio, la censura. Di che si tratta? Della dichiarazione di biasimo scritta e motivata destinata al docente che abbia compiuto mancanze non gravi riguardanti la propria funzione.