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Scuola e concorsi pubblici nel decreto legge 44 pubblicato nella GU del 1° aprile

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile il decreto legge “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” approvato da Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo scorso.
Si tratta del decreto n. 44, composto di 12 articoli.
L’articolo 2 porta il titolo “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado“, mentre il 10 riguarda “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”.
Nelle prossime ore il provvedimento sarà depositata in Parlamento per iniziare il percorso di conversione in legge che dovrà concludersi entro il 1° giugno.
L’articolo 2 prevede che dal 7 al 30 aprile le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado limitatamente alla classe prima funzionino in presenza.
Tale disposizione “non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci”.
La deroga è consentita “solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.  I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”.

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