Bisogna ricordare per non incorrere in errori, che il docente deve responsabilmente, in qualità di lavoratore, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Questo, infatti, viene ricordato e sottolineato annualmente, in occasione dei corsi di formazione sulla sicurezza, seguiti obbligatoriamente da tutto il personale scolastico.
In tali occasioni gli esperti formatori citano sempre il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 dove all’art. 20 è chiaramente spiegata la responsabilità del lavoratore su questioni di sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro. Per i docenti, rispetto ad altri lavoratori, la questione è ancora più delicata, in quanto la loro incuria od omissione di azioni volte alla sicurezza e alla salute, potrebbero ricadere su bambini o giovani ragazzi.
Per essere chiari facciamo un esempio che possa rendere efficacemente l’idea. Se un alunno in un periodo scolastico, decide di andare per sette giorni in crociera o farsi una settimana bianca, al suo rientro a scuola, il docente deve chiedere obbligatoriamente il certificato medico, in cui si attesti, a prescindere dal fatto che è risaputa la motivazione della sua assenza, la non presenza di malattie in atto. La mancanza di questa azione burocratica è considerata a tutti gli effetti un’omissione di un atto dovuto ed imposto dalla legge da parte del docente. Infatti il richiedere questa certificazione è un atto di tutela per la sicurezza della salute di tutti gli altri alunni. Un altro caso in cui nessun docente chiede il suddetto certificato, è quando un alunno si assenta il giorno precedente ad una lunga vacanza, come per esempio quella di Natale, e poi rientra dopo quindici giorni.
Chi può garantire che quell’alunno non abbia contratto, in quel periodo, qualche malattia insidiosa? Chi stabilisce, nel caso sia stato realmente malato, che al suo rientro risulta guarito?
Questi interrogativi sembrano delle banalità, e lo sono fintantoché non accade il caso imprevisto e imponderabile, in cui un alunno che è stato incurantemente accettato dal docente in classe, dopo un periodo di assenza superiore ai 5 giorni, e senza la richiesta di certificato medico, provoca danno alla salute di altri alunni della scuola.
Bisogna ricordare che per effetto della su citato d.lgs. n. 81/2008, il docente risulta responsabile, in qualità di delegato dal dirigente, nel riammettere in classe l’alunno che si è assentato prolungatamente. Per questo motivo il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di accertare, attraverso certificazione medica, l’attuale stato di salute dell’alunno rientrante ed annotarlo con precisione sul registro di classe.
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