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Secondo ciclo: nuova versione di bozza di decreto

Dopo una prima bozza del 17 gennaio e una seconda del 3 marzo 2005, una terza versione di bozza, datata 11 aprile, è stata inoltrata al Cnpi.
Tra i punti evidenziati come "ambigui" da parte della Cisl-Scuola vi è quello relativo al "Trasferimento di competenze alle Regioni", trattato all’art. 26 che in questa nuova versione si trova "congelato" con la dicitura: "da definire in sede di Governo", mentre persiste l’art. 21 nel quale "Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative…:" , oltre alla "previsione di organi di governo" altri dieci punti che la vedono garante di diverse funzioni. Questa ambiguità viene vista dai sindacati dal punto di vista politico, come se vi fosse la volontà di "evitare conflitti tra Stato e Regioni".
Completamente integrato l’art. 16 a seguito della legislazione vigente nell’ambito del Lavoro:

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all’offerta formativa:
a)        il soddisfacimento della domanda di frequenza;
b)        l’adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell’università o nell’alta formazione artistica e musicale nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

c)        l’adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti  di cui all’articolo 19 nella stessa sede per l’intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

d)        la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

Tra le novità, ancora: l’apertura ad una nuova lingua straniera, non comunitaria, nei licei linguistici, fermo restando che due delle tre lingue previste siano comunitarie.
Inoltre, nei licei musicali viene assicurata " la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.". Per quelli Tecnologici, invece, è stato inserito l’indirizzo "Tecnologie tessili e dell’abbigliamento".
Nonostante le molteplici integrazioni e modifiche anche al decreto legislativo n. 59/2004 sul primo ciclo, in questa nuova versione di bozza di decreto per la Cisl-Scuola "non c’è nulla che affronti i nodi cruciali circa la configurazione del secondo ciclo; la garanzia di pari dignità dei diversi percorsi; la copertura finanziaria e le garanzie giuridiche ed occupazionali per il personale".

Redazione

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