Home Disabilità Specializzazione sostegno, cosa stabilisce la riforma del reclutamento (L. 79/2022)

Specializzazione sostegno, cosa stabilisce la riforma del reclutamento (L. 79/2022)

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Cosa sappiamo delle procedure di specializzazione sul sostegno secondo le nuove disposizioni della Legge 79/2022?

LEGGE 79/2022 IN G.U.

I percorsi di specializzazione sul sostegno

La legge 79 stabilisce che per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2024, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro (compresi i docenti assunti a tempo indeterminato) che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse da quelle di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

La specializzazione sul sostegno ha poi risvolti anche nell’ambito dell’abilitazione all’insegnamento. Ma chiariamo in cosa consiste il percorso di abilitazione così come viene definito dalla nuova normativa.

Il percorso di abilitazione

L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso, comprendente una prova scritta e una lezione simulata.

L’obiettivo sarà offrire al docente quelle competenze, corrispondenti al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, tali che venga favorita la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

Il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

Il concorso e l’immissione in ruolo sul sostegno

La specializzazione sul sostegno costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.


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