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Studente cade a scuola dalla tromba delle scale da un’altezza di 4 metri: è in gravi condizioni

Un altro grave incidente tra le mura di una scuola è avvenuto nelle prime ore di stamattina, 13 dicembre, intorno alle 8:30, orario in cui è scattato l’allarme. Stavolta la tragedia ha avuto luogo a Saronno, nel Varesotto, secondo quanto riporta RaiNews.

Uno studente dodicenne è precipitato dalla tromba delle scale dell’istituto. Si parla di un’altezza di circa 4 metri. I soccorsi sono giunti sul posto e hanno trasportato il ragazzino in elicottero all’ospedale di Bergamo. Purtroppo l’alunno sarebbe in gravi condizioni. Le notizie sono ancora in aggiornamento.

Secondo Fanpage.it il giovane avrebbe riportato numerose fratture agli arti e al volto e si troverebbe al momento in prognosi riservata.

Quali responsabilità?

Al momento i Carabinieri sono al lavoro per indagare sulla faccenda e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Bisognerà accertare se ci siano responsabilità da parte di studenti o docenti o se si sia trattato di un gesto intenzionale, come nel caso della ragazzina che qualche giorno fa si è gettata dalla finestra della sua scuola.

Facciamo un esempio: se un ragazzo tira un gessetto nell’occhio del compagno, chi ne risponde?

In tema di responsabilità docenti, se è vero che questi ultimi rispondono per eventuali danni cagionati agli studenti qualora si accerti la loro culpa in vigilando, non va dimenticato che anche i genitori possono essere chiamati in causa e rispondere degli stessi fatti per culpa in educando. Dunque – chiariamolo – la responsabilità del docente e quella del genitore non sono alternative e possono essere tirate in ballo entrambe per uno stesso episodio. Insomma l’eventuale culpa in vigilando di un insegnante non esclude la culpa in educando del genitore, in quanto il primo deve sorvegliare gli alunni in modo adeguato, prendendo tutte le misure atte a evitare una situazione di pericolo; ma è responsabilità del secondo impartire al minore l’educazione adeguata a scongiurare comportamenti illeciti o causa di rischio per il proprio figlio o per i suoi compagni.

Precisiamo anche che la stessa eventuale culpa in vigilando per un alunno di scuola primaria è cosa ben diversa dalle responsabilità che un insegnante può avere nei confronti di un alunno di scuola superiore. Il dovere di sorveglianza, infatti, va commisurato all’età e al grado di maturazione psichica e fisica degli alunni. È anche vero che la legge presuppone per qualunque studente minorenne l’incapacità di agire (art. 2 c.c.) a prescindere dall’età. Ne consegue che per atti illeciti compiuti dai minori rispondono coloro i quali abbiano in quel momento obbligo di vigilanza.

La prova liberatoria

Sarà la cosiddetta prova liberatoria a garantire il docente da conseguenze drammatiche, qualora egli riuscirà a dimostrare che l’evento era inevitabile, essendosi verificato in maniera repentina, improvvisa e imprevedibile in un contesto nel quale l’insegnante era comunque presente e aveva esercitato una vigilanza adeguata, prendendo tutte le precauzioni possibili del caso.

Redazione

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