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Supplenze brevi e saltuarie, indicazioni per le scuole per il monitoraggio

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April 05, 2025

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Le supplenze brevi e saltuarie garantiscono la continuità del servizio educativo e formativo anche in caso di assenza del docente titolare, assicurando così il rispetto del diritto allo studio tutelato dalla Costituzione.

Tuttavia, esse rappresentano un elemento di notevole impatto sull’organizzazione e gestione del sistema scolastico.

Per questo motivo, il MIM ha introdotto misure specifiche che, attraverso il potenziamento del supporto tecnico alle Istituzioni scolastiche, mirano a rendere più efficiente, a partire dall’a.s. 2024/25, la gestione degli incarichi a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, garantendo al contempo un monitoraggio continuo e accurato.

Le misure adottate sono descritte nella nota 8446 del 3 dicembre 2024, precedute da un breve richiamo al quadro normativo di riferimento e alle relative procedure operative.

La nota spiega, in particolare, che a supporto delle Istituzioni scolastiche verranno introdotti sull’applicativo “Gestione Contratti” appositi strumenti di “alert” che inviteranno a verificare il rispetto del regolamento delle supplenze e a motivare specificamente le esigenze di servizio che stanno alla base del conferimento della supplenza, la quale sarà oggetto successivo di controllo da parte dei revisori dei conti.

Per monitorare i livelli di spesa di ciascuna istituzione scolastica è importante per il dirigente scolastico disporre di elementi utili che consentano di seguire l’andamento del fenomeno delle supplenze brevi e saltuarie. Pertanto, il Ministero è impegnato nello sviluppo di un sistema da mettere a disposizione di tutti i dirigenti scolastici che consenta loro di monitorare la spesa autorizzata dalla scuola per tali contratti, del suo trend con riferimento a specifici parametri (ad esempio, il livello medio dei contratti stipulati per territorio di riferimento/per tipologia di scuola/per tipologia di personale), nonché le tempistiche previste dalle disposizioni contenute dal D.P.C.M. 31 Agosto 2016.

LA NOTA