Il diritto alla salute è tutelato dalla nostra Costituzione, in virtù di tale diritto la norma attuativa garantisce a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato la possibilità di assentarsi dal servizio, fermo restante il diritto dell’amministrazione di accertare l’effettivo stato di malattia del personale.
Il CCNL del 2019/2021 entrato in vigore il 18 gennaio del 2024 all’art. 35, nel disciplinare le assenze del personale scolastico, fa una distinzione tra il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, per il tempo necessario.
Il personale scolastico con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 9 mesi in un triennio scolastico che va calcolato a ritroso rispetto all’ultimo evento morboso. Esempio se un docente o ATA si assenta dal 27 al 31 gennaio del 2025, il triennio comprenderà il periodo intercorrente a ritroso dal primo febbraio 2025 al primo febbraio 2022.
Il personale docente, ATA e docente di religione cattolica, con contratto a tempo determinato annuale, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta:
• Per intero nel primo mese di assenza,
• Nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.
• Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Le assenze per malattia parzialmente retribuite, quindi il secondo e il terzo mese, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre il periodo di malattia senza assegni pari ai restanti sei mesi, non è riconosciuto agli effetti dell’anzianità del servizio.
Il personale docente e ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, per supplenze brevi, ha diritto ad assentarsi da lavoro, nei limiti di durata del contratto medesimo e alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50 per cento.